Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43547/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/07/2023 con cui il Tribunale del Riesame ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (richiamando artt. 275 e 299 c.p.p.) e motivazione illogica: mancato accertamento concreto delle condizioni di salute mediante perizia, trascurata diagnosi di dimissione che attestava "discrete condizioni generali", omissione di valutazione del fatto che i reati dell'associazione erano commessi fino ai primi mesi del 2020, che l'imputato è ristretto solo dal 13/10/2022 e apparente contraddizione con precedente ordinanza del 26/05/2022.

La decisione

Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame che, valutando in concreto la situazione al momento della sostituzione, ha tenuto conto che l'imputato ha compiuto settant'anni il 27/02/2023 e soffre di patologie croniche (versamento ascitico in cirrosi epatica da pregressa epatite B; scompenso destro per insufficienza tricuspide grave; enfisema polmonare) con lunghi ricoveri. Alla luce del tempo trascorso dai fatti (contestazioni ferme ai primi mesi del 2020), del lungo periodo silente, del periodo di custodia iniziato il 13/10/2022, e delle condizioni di salute, il Tribunale ha escluso l'esistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" necessarie a mantenere la custodia in carcere per l'ultrasettantenne. Ha pertanto sostituito la misura con gli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico, da eseguirsi in località lontana dall'area di operatività dell'associazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma che disciplina i reati connessi alle sostanze stupefacenti; nel provvedimento è richiamata per indicare la natura associativa e i reati fine contestati all'imputato

  • codice di procedura penale, art. 275

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della custodia cautelare; la Corte interpreta che, in presenza di imputato ultrasettantenne, la custodía in carcere è vietata in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, valutate con riferimento concreto e attuale

  • codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai termini e alle modalità impugnatorie; la Corte ritiene il motivo generico e non coerente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018, Romeo)

    Principio secondo cui il divieto di custodia in carcere dell'ultrasettantenne opera anche se il settantesimo anno è compiuto dopo l'applicazione della misura, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la decisione applica questo principio

Massime di principio

  • Il compimento del settantesimo anno di età dell'imputato impone al giudice una valutazione stringente: la custodia in carcere è vietata in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza comprovate da elementi concreti e attuali.
  • Le condizioni di salute gravi e documentate (patologie croniche con ricoveri) sono un fattore decisivo nella valutazione della compatibilità con la custodia in carcere, ma non sono da sole necessariamente determinanti: il giudice deve valutare il quadro complessivo e l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Non è sempre obbligatorio disporre una perizia medica: la necessità di accertamento tecnico dipende dall'esigenza di chiarire elementi fattuali non altrimenti valutabili; se gli elementi documentali risultano sufficienti, il giudice può decidere sulla base di essi.
  • Il tempo trascorso dai fatti (periodo silente) e la durata della custodia già subita pesano a favore della mitigazione della misura cautelare, specie se le contestazioni non sono recenti e non sussiste un concreto, attuale pericolo di reiterazione non altrimenti fronteggiabile.
  • La sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari rafforzati (es. braccialetto elettronico) e l'assegnazione in località lontana dall'area di operatività dell'attività criminosa rappresentano misure proporzionate e idonee a ridurre il rischio ritenuto principale (reiterazione) quando non sussistono esigenze di eccezionale rilevanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.