Sentenza n. 6577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3693/2024, che aveva confermato la decisione del TAR Lazio di improcedibilità e di infondatezza della domanda risarcitoria relativa all’inerzia sulle istanze di ri-trasferimento di accreditamenti sanitari
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3693/2024. In primo luogo, ha sostenuto che la sentenza avrebbe attribuito all’Accordo-quadro del 2011 effetti estintivi e novativi anche rispetto a rapporti e pretese riferiti alla struttura di Mostacciano, sebbene l’accordo non contenesse una clausola specificamente riferita a tale struttura. In secondo luogo, ha contestato l’interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11323/2023, sostenendo che essa avrebbe riguardato soltanto i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assunti con il DCA n. 62/2011 nel periodo 2011-2022, senza coprire le ulteriori pretese risarcitorie oggetto del giudizio. In sede rescissoria, la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna della Regione al risarcimento di euro 13.126.500,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per la perdita di chance derivante dall’inerzia regionale sulle istanze di ri-trasferimento degli accreditamenti provvisori relativi a prestazioni sanitarie e ambulatoriali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio consiste in una svista o in un abbaglio dei sensi che determini una falsa percezione del contenuto oggettivo degli atti processuali, con contrasto tra la rappresentazione della sentenza e quella emergente dagli atti. Non integra invece errore revocatorio l’inesatto o incompleto apprezzamento delle prove, né l’erronea interpretazione o qualificazione giuridica dei documenti e delle vicende processuali, trattandosi eventualmente di error in iudicando non deducibile con la revocazione. Quanto al primo motivo, il precedente Collegio aveva riportato fedelmente la clausola dell’Accordo-quadro; la qualificazione dell’accordo come transazione novativa, con estinzione dei rapporti pregressi e loro sostituzione con il nuovo rapporto complessivo, costituiva dunque un’operazione interpretativa e giuridica, non una falsa percezione del documento. Quanto al secondo motivo, non era ravvisabile alcun travisamento della portata della sentenza n. 11323/2023: la doglianza riguardava il ragionamento con cui la precedente decisione aveva collegato gli effetti di quella pronuncia alla controversia, ritenendo assorbite le ulteriori pretese risarcitorie dai rapporti estinti dall’Accordo-quadro. Anche tale censura investiva quindi il giudizio interpretativo e non un errore di fatto revocatorio. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori; nessuna liquidazione è stata disposta in favore del Commissario ad acta, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Prevede la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e nei modi disciplinati dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio richiede una svista o un abbaglio dei sensi nella percezione di un fatto processuale oggettivo e non può consistere in un errore di interpretazione, valutazione probatoria o qualificazione giuridica.
art. 11 l. 241/1990
È stato richiamato nella precedente decisione ai fini della qualificazione dell’Accordo-quadro come accordo amministrativo, unitamente all’art. 1976 c.c.
art. 1976 c.c.
È stato richiamato nella precedente decisione in relazione alla qualificazione dell’Accordo-quadro come transazione novativa.
art. 1, commi 65 ss., l.r. Lazio n. 14/2008
Costituisce, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, la base normativa dell’Accordo-quadro per la riorganizzazione dell’offerta sanitaria regionale gestita dal gruppo interessato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia percepito erroneamente, per svista o abbaglio dei sensi, il contenuto oggettivo di un atto o documento processuale, determinando una divergenza tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti.
- Non è deducibile mediante revocazione l’errore che attenga all’interpretazione di un documento, alla qualificazione giuridica di un accordo, all’apprezzamento del materiale probatorio o alla ricostruzione dei rapporti tra diverse pronunce, poiché tali vizi riguardano il giudizio e non la percezione del fatto.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio volto a contestare il percorso logico-interpretativo seguito dal giudice nella decisione impugnata.
- Quando la sentenza revocanda abbia esaminato e riportato correttamente il contenuto della clausola o del documento controverso, la diversa lettura proposta dalla parte costituisce una critica interpretativa e non un errore di fatto revocatorio.
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