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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14932/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento del 28% del capitale sociale di una società, poi eseguito in forma specifica con sentenza ex art. 2932 c.c. Le società promittenti venditrici erano state convenute per l'accertamento del loro inadempimento agli obblighi derivanti da quella sentenza-contratto. In primo grado le domande erano state respinte; in appello la controparte ha ottenuto riforma della decisione, con riconoscimento dell'inadempimento delle convenute per mancato pagamento integrale del prezzo, ritenuto esigibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. Le ricorrenti in Cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d'appello negato il difetto di legittimazione attiva dell'appellato, nonostante le quote fossero state pignorate e fosse stato nominato un custode giudiziale; con il secondo hanno dedotto vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ricostruito erroneamente i fatti ignorando l'inadempimento della controparte, in particolare il mancato rilascio del compendio immobiliare e la mancata esecuzione delle obbligazioni a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava in modo puntuale la norma asseritamente violata e rimetteva alla Corte una ricerca esplorativa del parametro normativo; in ogni caso, è stato osservato che la legittimazione ad agire riguardava il rapporto contrattuale e non i soli poteri inerenti al bene pignorato, sicché il richiamo alla posizione del custode giudiziale non era pertinente. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e comunque non confrontato con la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla sopravvenuta esigibilità della prestazione dopo il giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.; inoltre, il preteso fatto decisivo era stato in realtà esaminato e motivatamente escluso dalla Corte d'appello. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il ricorrente che denunci violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarle con la sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte la ricerca della norma violata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiede una precisa individuazione del parametro normativo e un confronto puntuale con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo rende esigibili, una volta passata in giudicato, le prestazioni correlate delle parti; la sopravvenuta esigibilità può rilevare ai fini dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Il persistente inadempimento può assumere rilievo ai fini della risoluzione del contratto quando la prestazione divenga esigibile nel corso del giudizio.

  • art. 1454 c.c.

    Non è il parametro ritenuto applicabile nel caso di specie per valutare il persistente inadempimento sopravvenuto.

  • artt. 2913 e ss. c.c.

    La Corte d'appello aveva richiamato l'inopponibilità della vendita ai creditori, ma la Cassazione ha evidenziato che ciò non incide sulla legittimazione ad agire sul piano contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata e non sviluppa un confronto argomentato tra la disposizione invocata e la decisione impugnata.
  • La legittimazione ad agire in una controversia avente ad oggetto un contratto non va confusa con i poteri inerenti alla gestione o conservazione del bene che ne forma oggetto; il pignoramento del bene può rilevare sul piano dell'opponibilità reale, ma non esclude automaticamente la titolarità dell'azione relativa al rapporto contrattuale.
  • La sopravvenuta esigibilità di una prestazione nel corso del giudizio, determinata dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., può rendere giuridicamente rilevante il successivo persistente inadempimento ai fini della domanda di risoluzione.
  • Il motivo di ricorso che prospetta un vizio motivazionale è inammissibile se, sotto la veste del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove o non si confronta con la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata.
  • Non integra omesso esame di un fatto decisivo la censura che riguardi circostanze già esaminate e motivatamente escluse dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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