Ordinanza n. 1275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00331/2026, resa tra le parti:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 331/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (regione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 331/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici dell'appello né le censure dedotte contro la pronuncia di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata limitatamente all'esigenza di tutela interinale nelle more della definizione dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate dalla Regione potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza disporre una sospensione espressa dell'efficacia della sentenza impugnata. La causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l'istanza cautelare nel giudizio di appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di adottare tale misura in luogo di una diversa misura cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una tutela interinale limitata alla calendarizzazione ravvicinata del giudizio di merito e non implica, dal testo dell'ordinanza, una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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