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Ordinanza

Ordinanza n. 1275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00331/2026, resa tra le parti:

Giustizia amministrativa202602568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 331/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 331/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici dell'appello né le censure dedotte contro la pronuncia di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata limitatamente all'esigenza di tutela interinale nelle more della definizione dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate dalla Regione potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza disporre una sospensione espressa dell'efficacia della sentenza impugnata. La causa è stata rinviata per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'istanza cautelare nel giudizio di appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di adottare tale misura in luogo di una diversa misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una tutela interinale limitata alla calendarizzazione ravvicinata del giudizio di merito e non implica, dal testo dell'ordinanza, una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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