Sentenza n. 398/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 85 del 17/03/2022, avente ad oggetto "sgombero di alloggio di proprietà ACER per occupazione abusiva".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero di un alloggio ERP per occupazione abusiva
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero dell’alloggio ERP sito in Eboli, deducendo l’indeterminatezza dell’atto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza dei presupposti di legge. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il rilascio di un immobile occupato senza titolo. È emerso che il ricorrente aveva presentato istanza di subentro nel rapporto relativo all’alloggio dopo il decesso della madre, ma non aveva mai conseguito un titolo abilitante all’occupazione, poiché, invitato a saldare le morosità esistenti con nota del 13 luglio 2017, non vi aveva provveduto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, aveva per oggetto l’opposizione a un provvedimento di rilascio di un immobile occupato senza titolo, materia estranea alla giurisdizione amministrativa. Il giudice ha valorizzato il fatto che il ricorrente non avesse mai acquisito un titolo locativo o altro titolo abilitante all’occupazione dell’alloggio, nonostante la richiesta di subentro e l’invito a regolarizzare le morosità. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto l’opposizione a un provvedimento di rilascio o sgombero di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia mai sorto in capo all’occupante un titolo locativo o altro titolo abilitante all’occupazione.
- La mancata acquisizione di un titolo di subentro nell’assegnazione o nella locazione di un alloggio ERP, anche in ragione dell’omesso pagamento delle morosità richieste dall’amministrazione, impedisce di ricondurre la controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
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