Sentenza n. 63/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8674/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per annullamento: - del decreto del Commissario ad acta (DCA) per la prosecuzione del Piano di Rientro dei disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio n. U00012 del 15 gennaio 2018, nella parte in cui è stato negato l'accreditamento istituzionale per n. 60 posti letto di lungodegenze/post-acuzie (cod. 60) del presidio sanitario, gestito dalla società Medica Group s.r.l., sito in Roma, in via Federico Calabresi n.27; - ove lesiva, della nota prot. 538150 del 24.10.2017, mai comunicata e di contenuto ignoto, con la quale è stato richiesto alla competente Area Regionale Programmazione della Rete Ospedaliera di effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per l'accreditamento della Lungodegenza/postacuzie (cod. 60) per n. 60 posti letto presso il presidio medico gestito dalla società Medica Group; - ove lesive, della nota n. 551377 del 31.10.2017 e della mail del 28.11.2017, mai comunicate e di contenuto ignoto, con le quali l'Area Regionale Programmazione della Rete Ospedaliera ha comunicato che in materia di posti di lungodegenza/post-acuzie (cod. 60) il fabbisogno di assistenza è completamente coperto, giusto quanto previsto dal DCA n. 377/2016; - ove lesivo, del decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dei disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, n. U00377/2016, pubblicato sul BURL n. 95/2016, con il quale è stata approvata la "Programmazione dell'offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica", laddove inteso nel senso di legittimare l'adozione del provvedimento impugnato; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o connesso, ancorchè non conosciuto; nonché, - per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione dei provvedimenti illegittimamente assunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte improcedibile e irricevibile il ricorso contro il diniego di accreditamento di 60 posti letto di lungodegenza/post-acuzie e comunque infondato il ricorso risarcitorio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava il diniego, disposto con decreto del Commissario ad acta, dell'accreditamento istituzionale di 60 posti letto di lungodegenza/post-acuzie presso il proprio presidio sanitario. Deduceva l'illegittimità della programmazione sanitaria regionale e degli atti applicativi, rilevando che il fabbisogno regionale risultava non integralmente soddisfatto. Nel corso del giudizio di primo grado i posti letto erano stati successivamente accreditati. L'appello è stato proposto, secondo quanto precisato dal giudice, ai soli fini del risarcimento del danno da ritardo, con richiesta di ristoro del lucro cessante corrispondente alle tariffe che la struttura avrebbe asseritamente potuto percepire se l'accreditamento fosse stato tempestivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello nel merito, applicando i principi della ragion liquida e dell'economicità processuale e assorbendo le ulteriori questioni, comprese quelle preliminari. Ha escluso anzitutto l'ingiustizia del danno, ritenendo che il diniego originario fosse legittimamente fondato sulla scelta, espressione di ampia discrezionalità programmatoria, di riservare al settore pubblico la quota di posti letto da attivare. Tale scelta non presentava palesi profili di irrazionalità ed era giustificata dal principio di sana gestione economica, che consente di privilegiare il soddisfacimento dei bisogni sanitari mediante strutture pubbliche e di ricorrere solo in via residuale ai privati accreditati. Il successivo accreditamento era dipeso da una radicale rivisitazione della programmazione sanitaria, non idonea a rendere illegittima la scelta precedente. Il giudice ha inoltre escluso il nesso causale tra il ritardo nell'accreditamento e il danno economico allegato. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, l'accreditamento non attribuisce automaticamente il diritto a erogare tutte le prestazioni potenzialmente consentite né a ottenere le relative risorse: l'operatività concreta richiede la stipula di un contratto di servizio, che definisce caratteristiche e volume delle prestazioni, e la stipula non è obbligatoria per l'amministrazione. Essa dipende anche dalle disponibilità finanziarie e dai tetti annuali di spesa individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 8, l. 449/1997. La società non aveva quindi provato che, ove l'accreditamento fosse stato tempestivo, avrebbe effettivamente utilizzato tutti i posti letto in regime sanitario pubblico e conseguito le tariffe rivendicate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 24 e 111 Cost.
Consentono al giudice di definire la controversia sulla base della ragione più liquida, in applicazione del principio di economicità processuale, assorbendo le ulteriori questioni non necessarie alla decisione.
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
L'accreditamento non comporta automaticamente l'operatività della struttura né il diritto a ottenere tutte le risorse necessarie per utilizzare integralmente la capacità prestazionale; l'operatività concreta consegue alla stipulazione di un contratto di servizio che disciplina caratteristiche e volume massimo delle prestazioni.
art. 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449
Attribuisce alla Regione l'individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o gruppo di istituzioni; tale programmazione finanziaria condiziona la concreta possibilità di stipulare il contratto con la struttura accreditata.
Massime di principio
- Il successivo mutamento della programmazione sanitaria, che consenta l'accreditamento di strutture private precedentemente escluse, non rende di per sé illegittima la scelta programmatoria originaria, quando quest'ultima, espressione di ampia discrezionalità, non presenti palesi profili di irrazionalità e sia giustificata dall'obiettivo di privilegiare l'erogazione pubblica per ragioni di sana gestione economica.
- L'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non attribuisce automaticamente il diritto a erogare tutte le prestazioni corrispondenti alla capacità autorizzata né a ottenere le risorse pubbliche necessarie per utilizzarla integralmente.
- L'accreditamento non determina un obbligo dell'amministrazione di stipulare il contratto di servizio; la concreta operatività della struttura dipende dalla successiva regolazione contrattuale delle prestazioni e dai tetti di spesa stabiliti dalla programmazione finanziaria regionale.
- Ai fini del risarcimento del danno da ritardo nell'accreditamento, il richiedente deve provare il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio economico lamentato; non è sufficiente quantificare il danno sulla base delle tariffe astrattamente associabili ai posti letto, se non è dimostrato che le prestazioni sarebbero state effettivamente erogate e remunerate in regime sanitario pubblico.
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