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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07256/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, constatato il decesso dell'imputato avvenuto il 01/08/2025 e ritenuto che il reato si sia estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art.150 cod. pen. Il procedimento si è svolto in forma scritta, senza trattazione orale. Conseguenza pratica: la condanna penale nei confronti di Domenico Lapiccirella è stata annullata per estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lapiccirella aveva proposto ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della condanna emessa dal Tribunale di Foggia (01/03/2022) a 2 anni di reclusione e € 2.500 di multa per il reato di concorso nel tentativo di ricettazione (Fiat 500 provento di furto). Nel ricorso si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio. Durante il procedimento, il difensore ha comunicato il decesso dell'imputato (01/08/2025). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per sopravvenuta morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato nella qualificazione del fatto per il concorso di persone nel reato; usato congiuntamente ad altre norme sostanziali per definire la partecipazione.

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato come norma generale sulla tentatività del reato, in relazione al fatto contestato (tentativo di ricettazione).

  • Codice penale, art. 648-bis

    Norma che definisce il reato di ricettazione; utilizzata per la tipizzazione del fatto in concorso con altri soggetti.

  • Codice penale, art. 150

    Interpretazione principale: il decesso dell'imputato determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata.

  • Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss.

    Richiamati per spiegare la forma di trattazione del ricorso in Cassazione: il procedimento si è svolto nella forma del contraddittorio scritto, senza richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore prima che la Corte di Cassazione decida sul ricorso, il reato si estingue e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art.150 c.p.
  • La comunicazione del decesso, anche se prodotta dal difensore durante il procedimento, è idonea a determinare l'estinzione del reato e l'annullamento della condanna senza entrare nel merito delle censure presentate.
  • Quando la morte dell'imputato è accertata, la Corte può pronunciarsi d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero per dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • Se non è stata richiesta la trattazione orale nei termini processuali, il procedimento in Cassazione può essere deciso sulla base del contraddittorio scritto (artt.610 e 611 c.p.p.).
  • L'estinzione del reato per morte ha effetto sulla responsabilità penale e sulle pene: la condanna penale viene annullata; eventuali riflessi civili o amministrativi possono richiedere valutazioni separate.

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