Sentenza del 27/07/2016 n. 15610 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo l'accertamento del maggior valore di un terreno acquistato il 10 febbraio 1987. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, e della L. n. 403 del 1987, sostenendo che, in ragione della normativa applicabile al periodo di efficacia del D.L. n. 881 del 1986, il valore dichiarato nell'atto avrebbe dovuto essere considerato congruo. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando l'erronea individuazione della data dell'acquisto e della data di entrata in vigore del D.L. n. 881 del 1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., il ricorso non conteneva il necessario quesito di diritto. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché mancava il momento di sintesi richiesto per le censure relative alla motivazione, cioè l'indicazione chiara e autonoma del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la questione fiscale e ha confermato, in via processuale, l'esito sfavorevole alla contribuente. Non sono state liquidate spese, poiché l'amministrazione intimata non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Norma richiamata dalla contribuente per sostenere la correttezza del valore dichiarato nell'atto di compravendita; la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato il motivo inammissibile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Norma utilizzata dalla Commissione Tributaria Centrale, insieme alla disciplina temporanea del 1987, per ritenere legittima la rettifica del valore dichiarato sulla base dei criteri catastali.
D.L. n. 326 del 1987, art. 4, comma 1
Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto
La Commissione Tributaria Centrale ha applicato il criterio di determinazione fondato sulla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti, ritenendo così superiore il valore fiscale rispetto a quello dichiarato.
D.L. n. 881 del 1986 e L. n. 403 del 1987
La contribuente sosteneva che gli effetti del decreto-legge, non convertito ma fatti salvi dalla legge successiva, rendessero applicabili nuove tariffe catastali e impedissero la rettifica del valore. La questione non è stata decisa nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto
Per i ricorsi soggetti alla norma, ogni motivo fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto chiaro e specifico. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di vizio della motivazione doveva essere accompagnata da una specifica indicazione del fatto controverso e da un momento di sintesi idoneo a delimitare la censura. L'assenza di tale sintesi ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo.
Art. 360-bis c.p.c.
La Corte lo richiama nel quadro delle disposizioni processuali applicabili al giudizio di legittimità e dei relativi requisiti di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione; la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi può impedire del tutto l'esame del merito.
- Le censure di violazione di legge devono indicare con precisione la norma asseritamente violata, l'interpretazione adottata dal giudice e quella corretta, traducendo la contestazione in un quesito specifico.
- Le censure sulla motivazione non possono limitarsi a evidenziare genericamente errori o contraddizioni: devono identificare il fatto decisivo controverso, la lacuna motivazionale e il nesso tra tale vizio e l'esito della causa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la Corte può non esaminare la questione sostanziale, anche se la contestazione fiscale potrebbe astrattamente avere rilievo.
- Per contestare un accertamento di valore relativo a un immobile occorre ricostruire con precisione la disciplina temporale applicabile, la data dell'atto, l'entrata in vigore delle norme e i criteri catastali utilizzati dall'amministrazione.
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