Cassazione Civile, Ordinanza n. 28656/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accogliendo in parte l'appello del contribuente, aveva escluso le sanzioni ritenendo la condotta incolpevole perché il contribuente aveva affidato l'adempimento a un intermediario abilitato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non sanzionabile il contribuente nonostante l'affidamento a terzi; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente considerato l'incarico al professionista sufficiente a esonerare il contribuente da responsabilità, senza prova di una vera vigilanza sull'operato dell'incaricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, superando la questione della notificazione grazie all'acquisizione dei fascicoli di merito, e ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiunti e fondati. Ha ribadito che, in materia di sanzioni tributarie, l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente; il semplice affidamento dell'adempimento a un intermediario non basta a escludere la responsabilità, essendo necessario dimostrare anche la vigilanza sull'operato del professionista, salvo comportamento fraudolento di quest'ultimo idoneo a occultare l'inadempimento. Poiché nella vicenda non risultavano condotte fraudolente del professionista né prova di adeguata vigilanza del contribuente, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per censurare l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge
art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
la prova dell'assenza assoluta di colpa grava sul contribuente; l'esclusione della responsabilità richiede l'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'assenza dell'elemento soggettivo e quindi la non punibilità del contribuente non si presumono, ma devono essere provate da chi invoca l'esimente.
- L'affidamento dell'adempimento dichiarativo a un intermediario abilitato non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità per l'omessa trasmissione della dichiarazione; il contribuente deve dimostrare di aver vigilato sull'operato del professionista.
- La responsabilità del contribuente può essere esclusa solo in presenza di un comportamento fraudolento dell'incaricato idoneo a occultare l'inadempimento e non riconoscibile con l'ordinaria diligenza del mandante.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare l'ignoranza del contribuente circa l'omissione, ma deve accertare in concreto se tale ignoranza sia incolpevole e se siano stati assolti gli obblighi di diligenza e controllo.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di notificazione può essere superato dall'esame dei fascicoli di merito quando ciò consenta di ricostruire correttamente la posizione processuale della parte destinataria della notificazione.
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