Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/01/2023 n. 1559 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007 per presunta notifica oltre i termini, e aveva confermato l'avviso relativo al 2008 escludendo però il recupero IRAP per l'inapplicabilità del raddoppio dei termini. L'Agenzia deduce che le modifiche normative del 2015 non si applicano agli avvisi già notificati e che, ratione temporis, i termini previgenti, comprensivi del raddoppio in presenza di seri indizi di reato, rendevano gli atti tempestivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale di Puglia in diversa composizione perché riesamini le domande rimaste assorbite e determini le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che gli avvisi notificati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015 non siano colpiti dalla nuova disciplina e che, pertanto, debbano considerarsi tempestivi ove, ratione temporis, ricorressero i presupposti del raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 132

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione e i relativi regimi transitori non incidano sugli avvisi già notificati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015; non ha dunque ridotto i termini per gli atti notificati in precedenza.

  • D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1-3

    La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 128/2015 non si applica agli avvisi già notificati alla sua entrata in vigore; il regime transitorio preserva l'applicazione della disciplina previgente per quegli atti.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi da 24 a 26

    Citato a corredo delle norme sul tema dei termini e del loro raddoppio nel contesto della disciplina tributaria, come richiamato dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Secondo la Corte il disposto, nella versione applicabile ratione temporis, consente il raddoppio dei termini di accertamento per l'IRPEF in presenza di seri indizi di reato che impongano l'obbligo di denuncia penale, estendendo l'effetto anche alle ipotesi in cui la denuncia sia stata poi archiviata o presentata oltre i termini.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2 bis

    Analogamente a quanto per l'IRPEF, la norma sull'IVA prevedeva il raddoppio dei termini nella versione applicabile ratione temporis in presenza di seri indizi di reato, applicabile agli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2015.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento (per IRPEF e IVA) è applicabile quando sussistono seri indizi di reato che comportino l'obbligo di denuncia penale; l'effetto opera anche se la denuncia è poi archiviata o è stata presentata oltre termini.
  • Le modifiche normative introdotte nel 2015 non si applicano retroattivamente agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015: tali atti restano disciplinati dalla normativa previgente.
  • Per verificare la tempestività dell'avviso di accertamento occorre confrontare la data di notifica con la disciplina vigente ratione temporis e con le regole transitorie previste dalle fonti intervenute tra il periodo d'imposta e la notifica.
  • In contenziosi simili è fondamentale accertare le date di notifica e le date di entrata in vigore delle norme che modificano i termini procedurali, nonché l'esistenza di elementi che giustifichino il raddoppio dei termini (es. seri indizi di reato).
  • La mancata difesa del contribuente nel giudizio di merito non assorbe la valutazione di legittimità delle norme applicabili: la Corte di legittimità può comunque cassare per errata interpretazione del regime temporale delle disposizioni.
  • In caso di cassazione per erronea applicazione delle norme sui termini, il giudice di rinvio deve esaminare anche le parti del giudizio che erano state dichiarate assorbite e decidere sulle spese processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.