Cassazione Penale, Sentenza n. 21355/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio per partecipare a una funzione religiosa. Il ricorrente censura violazione dell'art. 30-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione adeguata dell'assenza del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253/2019. L'ordinanza aveva riconosciuto un percorso detentivo esemplare e l'assenza di elementi post-carcerazione sintomatici di rapporti con l'organizzazione, ma ha comunque negato il permesso ritenendo ostativa "l'attuale operatività" del clan, e ha inoltre commesso un errore sulla regione d'origine del detenuto (indicato come calabrese mentre è pugliese).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale manifestamente illogica e in parte carente, poiché ha contraddetto il giudizio positivo sul percorso rieducativo del detenuto reintroducendo, in pratica, una presunzione di pericolosità collegata soltanto all'operatività del clan. La Corte ha richiamato la necessità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, che il giudice verifichi specificamente l'assenza di collegamenti attuali e il concreto pericolo di ripristino prima di negare i permessi; ha inoltre rilevato l'errore di fatto sul territorio rilevante per l'esecuzione del permesso.
Norme richiamate
art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma richiamata nel ricorso; la Corte richiede che, nel valutare permessi premio, il giudice motivi adeguatamente la valutazione del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata in conformità ai criteri giurisprudenziali successivi
art. 4-bis, comma primo, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamata tramite la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019): la dichiarata illegittimità nella parte in cui impediva automaticamente permessi ai detenuti per delitti ostativi senza verificare l'assenza di collegamenti attuali o il pericolo di ripristino; impone ai giudici della sorveglianza una doppia verifica prima di negare i permessi
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Principio applicato dalla Corte: non è ammessa una presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti per delitti ostativi; il giudice deve accertare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di concreto pericolo di ripristino dei legami, anche in assenza di collaborazione con la giustizia
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, il diniego di permessi premio a detenuti per delitti ostativi richiede una verifica specifica e motivata: deve essere accertata l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il concreto rischio di ripristino di tali collegamenti; in mancanza di tali elementi il permesso non può essere negato automaticamente
- Un percorso detentivo esemplare, la partecipazione alle attività trattamentali e l'assenza di elementi post-carcerazione indicativi di legami con il clan costituiscono elementi di forte valore ai fini della concessione del beneficio e devono essere adeguatamente considerati e motivati
- L'operatività generale di un clan non è di per sé sufficiente a negare permessi a un detenuto: è necessario dimostrare, con elementi specifici e individualizzati, che il detenuto mantiene collegamenti attuali o che sussiste un concreto pericolo di ripresa dei rapporti
- La motivazione del giudice deve essere coerente e non contraddittoria: se si riconoscono elementi positivi nella prima parte del provvedimento, non si può poi negare il beneficio sulla base di valutazioni astratte non collegate alla situazione personale del detenuto
- Il giudice deve verificare correttamente i fatti di contesto (es. territorio di origine e territorio di esecuzione del permesso): errori di fatto su tali elementi possono inficiare la decisione e la sua motivazione
- In presenza di informative di polizia discordanti o generiche, il giudice deve esplicitare il peso attribuito a tali fonti e spiegare perché le ritiene attendibili o meno, evitando decisioni basate su mere affermazioni di operatività del clan
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