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Sentenza

Sentenza n. 4357/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'ESECUZIONE della Sentenza Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 2279/2024 pubbl. il 26/03/2024 RG n. 6560/2023, notificata al Ministero resistente il 20/10/2024 e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 per la carta elettronica del docente relativo all'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 per un anno scolastico mediante la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 ottobre 2024 ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'esito infruttuoso della notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione materiale del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di rispettare il termine non è imputabile al ricorrente, ma all'inerzia amministrativa. Il TAR ha inoltre nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e curare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone un obbligo alla pubblica amministrazione può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni sui termini processuali applicabili al rito camerale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale per la carta elettronica del docente, oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Se il termine temporale stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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