Sentenza n. 1514/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione III, 21 gennaio 2026, n. 99/2026, resa all’esito del giudizio r.g.n. 2489/2025, notificata in data 23 gennaio 2026 e passata in giudicato in data 22 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 99/2026, relativa all’annullamento dell’esclusione da un concorso per docente e alla conseguente riammissione nella procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del TAR Piemonte n. 99/2026, passata in giudicato il 22 febbraio 2026. Con tale sentenza era stato annullato il provvedimento di esclusione dal concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A061, poiché era stato accertato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione: il titolo di studio richiesto, almeno tre anni di servizio scolastico nei cinque anni precedenti, di cui uno nella specifica classe di concorso, e i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022. La ricorrente lamentava di non essere stata inserita nella graduatoria concorsuale e di non avere ricevuto l’immissione in ruolo che assumeva spettarle, dopo avere superato tutte le prove concorsuali.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha comunicato la riammissione della candidata al concorso e, con successivo decreto, ha modificato la graduatoria, inserendola al nono posto. Il TAR ha quindi ritenuto integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale e l’interesse della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, purché l’interesse sostanziale del ricorrente risulti completamente soddisfatto.
- Quando il giudicato annulla l’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale dopo avere accertato il possesso dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione deve riammettere il candidato e adottare gli atti conseguenti, inclusa la modifica della graduatoria ove necessaria.
- Anche se l’Amministrazione esegue il giudicato durante il giudizio di ottemperanza, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
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