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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 29/7/2025.0375168.U del 29 luglio 2025 del Comune di Genova con la quale è stata comunicata, all'esito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, l'esclusione del raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l. dal lotto 2 (oltre che dal lotto 1) della gara europea n. G06703, di cui alla procedura aperta telematica ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 indetta con DD n. 2508 del 24/04/2025, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, due lotti, per il servizio di architettura e ingegneria consistente nell'effettuazione del censimento (livello 0), delle ispezioni visive e relative schede di difettosità (livello 1) e dell'attribuzione della classe d'attenzione (livello 2), e del servizio di ripetizione delle ispezioni visive, schede di difettosità e rideterminazione della classe d'attenzione, incluse tutte le operazioni propedeutiche agli stessi, secondo le Linee Guida Ponti, dei viadotti di competenza del comune di Genova - Annualità 2025-2026-2027 (Lotto 2: CIG B6ACEC15F4) e della Relazione Conclusiva del Responsabile del Procedimento per il Lotto 2 Rep. NP 1829.I del 25 luglio 2025 ivi richiamata ma non ostesa; - della nota prot. 05/08/2025.0389911.U del 5 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione del lotto n. 2 (CIG Lotto 2 B6ACEC15F4 - Gara telematica G06703) al “RTI CONSORZIO STABILE RESILIA/ GR CONSULTING SRL/ Aisico S.r.l./ Progetti e Servizi/ FORTE S.r.l./ S.E.M.A S.r.l.”; - della Determinazione Dirigenziale n. 4418 del 31 luglio 2025 (pubblicata il 12 agosto 2025) di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto; - nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti e documentazione della procedura di gara (indicati al punto 2 del disciplinare) ivi compresi i verbali (dell'11, 19 e 30 giugno 2025 e del 1, 2, 3 e 28 luglio 2025) e il disciplinare, il capitolato speciale, l'analisi prezzi e l'elenco prezzi nella parte in cui si ritenga sia previsto che non è possibile ridurre le stime del tempo dedicato all'attività (NP05) indicata nell'Analisi prezzi; - della nota prot. 08/08/2025.0395876.U dell'8 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l. dal lotto 2; - nei limiti dell'interesse, della nota prot. 12/08/2025.0401000.U del 12 agosto 2025 del Comune di Genova con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui si dovesse ritenere che, laddove si afferma che “essendo codesto spett.le Raggruppamento ancora in termini per impugnare l'esclusione comminata con nota del 29/07/2025 prot. n. 375168, verrà resa disponibile, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, la documentazione ivi prevista”, non è stata accolta integralmente l'istanza di accesso nella parte relativa: - alle “domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e dei verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti del Lotto 2”; - alle “offerte e dei verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, nonché dati e informazioni a questa presupposti sempre per il Lotto 2”; - ai “verbali e delle richieste formulate dalla Stazione appaltante rispetto alla verifica della anomalia dell'offerta di tutti gli altri concorrenti partecipanti al Lotto 2, nonché di tutti i giustificativi eventualmente dagli stessi forniti” e “di ogni altro atto afferente alla procedura del Lotto 2”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto; Nonché per l'accertamento: - del diritto a conseguire l'aggiudicazione del lotto 2 della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l.; e per la declaratoria di inefficacia del contratto che eventualmente sia stato medio tempore stipulato con conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna dell'Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all'integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare; nonché per la condanna del Comune di Genova ad ostendere la summenzionata documentazione richiesta con istanza dell'8 agosto 2025 non ancora resa disponibile ex art. 116 c.p.a. (non risultando decisioni in merito a eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023) o (ove si ritenga applicabile) ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023; nonché in via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., per l’ordine alla stazione appaltante di esibire in giudizio la documentazione indicata nell'istanza di accesso agli atti dell'8 agosto 2025; B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati in data 15.12.2025, per l’annullamento: - della nota c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 30/10/2025.0002601.I avente ad oggetto “Relazione esplicativa dei profili di incongruità dell’offerta esclusa, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Liguria n. 253 del 6/10/2025 emessa nel ricorso promosso dalle Società Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l per l’annullamento , della nota prot. 29/07/2025.0375168.U del 29 luglio 2025 del Comune di Genova” depositata nel presente giudizio in data 30 ottobre 2025; - della nota Prot. 25/11/2025.0601558.U del 25 novembre 2025 del Responsabile area gare lavori del Comune di Genova e del contratto stipulato con atto repertorio n. 69320 del 25 novembre 2025 tra il Comune di Genova e l’aggiudicatario RTI Consorzio Stabile Resilia/GR Consulting S.r.l./ Aisico S.r.l./ Progetti e Servizi S.r.l./ Forte S.r.l./ S.E.M.A S.r.l.; per l’accertamento - del diritto a conseguire l’aggiudicazione del lotto 2 della procedura di gara in favore delle società ricorrenti, con conseguente stipula del contratto con il raggruppamento costituendo con Rina Consulting S.p.A., MTS Engineering S.r.l., GIS Design S.r.l. e Progen S.r.l.; e per la declaratoria di inefficacia - del contratto medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento costituendo ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa e, in particolare, nel mancato utile e nel danno curriculare non inferiore al 10% del valore del contratto; nonché per la condanna del Comune di Genova ad ostendere la summenzionata documentazione richiesta con istanza dell’8 agosto 2025 non ancora resa disponibile ex art. 116 c.p.a. (non risultando decisioni in merito a eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, indicate dagli operatori ai sensi dell’art. 35, co. 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023) o (ove si ritenga applicabile) ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023; nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della summenzionata documentazione indicata nell’istanza di accesso agli atti dell’8 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202501049

Sintesi

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TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti della gara e, nel giudizio principale, esclusione per incongruità dell'offerta e aggiudicazione del lotto 2 a un altro raggruppamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Genova ha indetto una procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento mediante accordo quadro di servizi di architettura e ingegneria relativi al censimento, alle ispezioni e alla classificazione dell'attenzione dei viadotti comunali. Il raggruppamento ricorrente ha presentato per il lotto 2 un'offerta con ribasso dell'85% ed è stato escluso all'esito della verifica di congruità dell'offerta; il lotto è stato successivamente aggiudicato a un altro raggruppamento. Con istanza dell'8 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto l'accesso a domande di partecipazione, documentazione sui requisiti, verbali di ammissione, offerte, verbali di valutazione, atti relativi alla verifica dell'anomalia delle offerte di tutti i concorrenti e ogni altro atto della procedura. Il Comune ha reso disponibili alcuni verbali e l'offerta dell'aggiudicatario, negando o differendo l'accesso alla restante documentazione sul presupposto che il raggruppamento fosse escluso e che fossero applicabili i limiti dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Nel ricorso contro l'esclusione e l'aggiudicazione, il raggruppamento ha proposto istanza di accesso endoprocessuale ex art. 116, comma 2, c.p.a., sostenendo la necessità degli atti per la cura e difesa dei propri interessi. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, poiché il concorrente sarebbe stato escluso, e l'improcedibilità, ritenendo di avere sostanzialmente soddisfatto la richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di accesso endoprocessuale, rinviando la decisione sul merito dell'impugnazione dell'esclusione e dell'aggiudicazione all'udienza pubblica del 16 ottobre 2026. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse: ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023, l'esclusione dell'accesso riguarda il concorrente definitivamente escluso, cioè quello la cui esclusione sia divenuta inoppugnabile o sia stata ritenuta legittima in sede giurisdizionale; tale condizione non ricorre quando l'esclusione è stata tempestivamente impugnata ed è ancora sub iudice. Ha respinto anche l'eccezione di improcedibilità, rilevando che la documentazione già depositata non esauriva l'interesse ostensivo, poiché il ricorrente intende contestare non solo l'esclusione, ma anche l'aggiudicazione. Nel merito, ha riconosciuto la natura difensiva dell'accesso e la necessaria strumentalità tra gli atti richiesti e la cura e difesa degli interessi giuridici del concorrente. Ha ordinato al Comune di trasmettere, limitatamente al lotto 2 e entro trenta giorni, le domande di partecipazione degli offerenti, i verbali di ammissione non integralmente esibiti, le offerte e i verbali di valutazione non ancora ostesi, nonché i verbali, le richieste della stazione appaltante e i giustificativi relativi alla verifica dell'anomalia delle offerte di tutti i concorrenti. Prima della trasmissione, il Comune dovrà chiedere agli interessati di segnalare eventuali segreti tecnici o commerciali o altre cause di esclusione dall'accesso previste dall'art. 35 d.lgs. 36/2023, valutando la meritevolezza e rilevanza delle opposizioni. Le spese del procedimento interinale sono state riservate alla fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La disposizione disciplina l'accesso agli atti di gara e le relative esclusioni, comprese quelle connesse a segreti tecnici o commerciali e ad altre ipotesi di riservatezza; le eventuali opposizioni devono essere vagliate dalla stazione appaltante.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023

    non definitivamente esclusi

    Il concorrente è privo del diritto di accesso previsto dalla norma soltanto se è stato definitivamente escluso, ossia quando l'esclusione sia divenuta inoppugnabile oppure sia stata ritenuta legittima in sede giurisdizionale. L'esclusione tempestivamente impugnata non è definitiva.

  • art. 24 l. 241/1990

    L'accesso difensivo richiede una relazione di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa di interessi giuridici.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di far valere nel giudizio amministrativo la domanda di accesso agli atti non esibiti, anche in forma endoprocessuale.

  • artt. 64 e 65 c.p.a.

    Sono richiamati dal ricorrente per ottenere l'ordine giudiziale di produzione della documentazione; l'ordinanza dispone direttamente l'ostensione degli atti nei limiti indicati in motivazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso agli atti di gara previsto dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023, un concorrente non può essere considerato definitivamente escluso quando il provvedimento di esclusione sia stato tempestivamente impugnato e sia ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale.
  • Il concorrente escluso che abbia impugnato l'esclusione conserva l'interesse ad accedere agli atti necessari per contestare anche l'aggiudicazione, poiché la tutela giurisdizionale può riguardare cumulativamente l'esclusione e l'esito finale della gara.
  • L'accesso difensivo agli atti di gara deve essere riconosciuto quando il richiedente dimostri la necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa dei propri interessi giuridici; tale strumentalità può riguardare la verifica della legittimità sia dell'esclusione sia dell'aggiudicazione.
  • La stazione appaltante, prima di ostendere gli atti, deve consentire ai candidati e agli offerenti interessati di segnalare eventuali segreti tecnici o commerciali o altre cause di esclusione dall'accesso e deve poi valutarne concretamente la meritevolezza e la rilevanza, senza farne applicazione automatica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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