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Sentenza

Sentenza n. 1274/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alle seguenti sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano sez. Lavoro: - n. 1110/2025 dell’11 marzo 2025; - n. 4172/2024 del 26 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202502917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Milano - Sezione lavoro, recanti condanna al pagamento di somme e attribuzione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Milano - Sezione lavoro, entrambe notificate al Ministero e passate in giudicato. La prima aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.633,83 lordi, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2022/2023. La seconda aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione di entrambe le decisioni. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestare l'inadempimento, l'an o il quantum dei crediti e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che le due sentenze erano state ritualmente notificate, erano passate in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali; l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il credito né fornito elementi contrari. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità di mora quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha valorizzato le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, l'esiguità del debito e il fatto che le sentenze già riconoscevano gli interessi, idonei a coprire il ritardo nella liquidazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, al comma 4, lett. e), la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”

    La penalità di mora può essere negata in concreto quando, avuto riguardo alle peculiarità del debitore pubblico, alle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, all'entità del debito e agli interessi già riconosciuti, l'astreinte risulti eccessivamente afflittiva o dia luogo a locupletazioni.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme dovute in forza di titoli esecutivi, il cui decorso consente di azionare l'ottemperanza per l'inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal giudicato del Tribunale di Milano quale base del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15

    Il potere di fissare l'astreinte deve essere esercitato con valutazione concreta e può essere escluso per ragioni di manifesta iniquità o per altre ragioni ostative, anche in considerazione della natura pubblica del debitore e dell'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia effettuato il pagamento.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente la natura pubblica del debitore, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, l'entità del debito e la presenza di interessi già riconosciuti dal titolo, l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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