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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35017/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vanin Vanin aveva richiesto il patrocinio a spese dello Stato il 12.4.2016 dichiarando per il 2014 un reddito di €3433,93 (compensi parrocchiali). Tuttavia il modello 730 presentato il 3.7.2015 attestava un reddito 2014 di €13.983, comprensivo di NASPI (€6.219,66) e altri redditi da lavoro temporaneo. Si contestava quindi la falsità o l'omissione di dati rilevanti nella dichiarazione per ottenere il beneficio. In cassazione la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e assenza del dolo, sostenendo di aver dichiarato in buona fede l'unico reddito per il quale aveva ricevuto il CU e che la NASPI non era stata indicata su consiglio del proprio legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la riproposizione delle stesse doglianze dedotte in appello, ha sottolineato la presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e conferma in appello) e ha condiviso le valutazioni di merito secondo cui i redditi omessi risultavano già dalle dichiarazioni fiscali precedenti alla domanda di patrocinio. Ha affermato che le false indicazioni o omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato integrano il reato di cui all'art.95 d.P.R. 115/2002 quando sussista dolo generico, e che l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo poiché l'art.76 è espressamente richiamato dall'art.95. In conclusione il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Punisce le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni presentate per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il fatto è rilevante indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito, e richiede dolo generico, che va provato o desunto dagli elementi di fatto.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Definisce la nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio. Poiché è richiamato dall'art.95, l'errore sulla nozione di reddito non è considerato errore su legge extrapenale idoneo ad escludere il dolo.

  • art. 92 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma afferente alle procedure e controlli per il patrocinio a spese dello Stato; richiamata nel contesto del quadro normativo che disciplina l'accesso al beneficio e le relative dichiarazioni.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Articolazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati dalla difesa (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure riproponessero in modo generico deduzioni già discusse in appello e motivatamente respinte, per cui non erano idonee a fondare il ricorso.

Massime di principio

  • Le omissioni o false dichiarazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002 anche se l'effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito è discutibile: conta la dichiarazione falsa/omissiva e il dolo.
  • L'errore circa la nozione di reddito rilevante (ad es. non considerare la NASPI) non esclude il dolo quando la norma (art.76) è richiamata dall'art.95; quindi l'affermazione di aver agito in buona fede deve essere provata e non è automaticamente esimente.
  • Se le dichiarazioni fiscali antecedenti alla richiesta di patrocinio attestano un reddito diverso da quello dichiarato nell'istanza, il giudice può inferire l'intenzionalità dalla discrepanza e dalle circostanze oggettive.
  • In presenza di una "doppia conforme" (condanna in primo grado e conferma in appello) la Cassazione è limitata nel riesame dei fatti e delle prove; i motivi di merito già esaminati e respinti in appello sono inammissibili se riproposti senza confronto critico con le argomentazioni della corte territoriale.
  • La semplice affermazione che si è operato seguendo il consiglio di un legale o per ignoranza non è di per sé sufficiente a escludere il dolo; occorre offrire elementi probatori concreti a supporto dell'errore scusabile.

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