Cassazione Penale, Sentenza n. 5878/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione per violazione di norme penali in relazione all'art. 99 c.p., lamentando l'assoluto difetto di motivazione della sentenza di merito quanto al riconoscimento della recidiva specifica. In particolare la difesa ha evidenziato che i precedenti a carico dell'imputato erano: una condanna con pena condizionalmente sospesa e una condanna i cui effetti penali risultavano estinti per il positivo superamento dell'affidamento in prova; perciò mancava un accertamento positivo del nesso tra i precedenti e il fatto nuovo e della maggiore pericolosità manifestata con la commissione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il giudice deve motivare specificamente, sia quando riconosce sia quando esclude la recidiva, dando conto della valenza delle precedenti condanne (natura, qualità, collocazione temporale) e del nesso con il fatto attuale. Avendo la Corte d'appello omesso ogni motivazione sul punto nonostante la specifica censura in appello, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per la recidiva. Le altre statuizioni di condanna restano, per il momento, impregiudicate.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La norma è richiamata in relazione all'applicazione della recidiva: la Corte evidenzia che l'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che dimostri il rapporto tra precedenti e fatto nuovo e la maggiore pericolosità dell'imputato
giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 (Duse); Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 (Franco); Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015 (Caruso); Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 (De Bellis)
Tale giurisprudenza impone al giudice l'obbligo di motivare specificamente la decisione sulla recidiva, esplicitando l'apprezzamento sulla prosecuzione del processo delinquenziale desumibile da natura, qualità e temporalità delle precedenti condanne; l'omissione di tale valutazione comporta annullamento
Massime di principio
- Se la difesa in appello contesta il riconoscimento della recidiva, la corte territoriale è tenuta a motivare espressamente la conferma o l'esclusione della recidiva; l'omissione comporta annullamento per vizio di motivazione.
- Non sono sufficienti affermazioni vaghe (es. giudizi generici sul fatto che l'imputato sia "avvezzo" alla commissione di reati): il giudice deve indicare in che modo le precedenti condanne, per natura, qualità e collocazione temporale, dimostrino la prosecuzione di un processo delinquenziale.
- Precedenti con pena condizionalmente sospesa o sentenze i cui effetti penali sono estinti richiedono un'analisi specifica per valutare la loro rilevanza ai fini della recidiva; non possono essere automaticamente considerati come presupposto per l'aumento di pena.
- In vista di un possibile rinvio in Cassazione, la difesa deve formulare deduzioni precise e puntuali sulla recidiva e fornire elementi per dimostrare l'irrilevanza o l'inesistenza del nesso tra precedenti e fatto nuovo.
- Il giudice di merito, se richiama la recidiva per aumentare la pena, deve motivare il perché della maggiore pericolosità dell'autore in relazione al nuovo fatto; in sua mancanza la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio.
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