Ordinanza n. 1427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma, quanto ad entrambi i ricorsi in appello n. 7353 del 2024 e n. 8571 del 2024, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 431/2024, sui ricorsi proposti in primo grado per l’annullamento: - del provvedimento dirigenziale emesso dal Comune di Terlizzi n. 1/2020, prot. n. 381 del 9 gennaio 2020, di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 35/2019; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 24532 del 2 dicembre 2019; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, che aveva annullato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale
Esito
La controversia
Il giudizio d’appello concerne la sentenza con cui il TAR aveva annullato il provvedimento comunale di autotutela, ritenendo non adeguatamente dimostrata l’inesistenza o la tardiva realizzazione del fabbricato rurale e ravvisando carenze di istruttoria e motivazione quanto all’interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire. Le parti appellanti hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che la documentazione catastale prodotta dal privato fosse non veritiera o comunque non attendibile. In particolare, è stata richiamata una nota dell’Agenzia del Territorio di Bari che avrebbe evidenziato l’assenza del manufatto nei documenti catastali originari e la sua successiva presenza, ritenuta anomala e priva di giustificazione. Il Comune ha chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio sulla correttezza e veridicità della documentazione catastale. La questione è stata ritenuta decisiva perché l’accertamento dell’esistenza storica del manufatto e della genuinità dei documenti incide sulla legittimità del permesso di costruire e del successivo annullamento in autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 96 c.p.a. Non ha definito nel merito la controversia, ritenendo necessario accertare previamente la veridicità della documentazione catastale controversa. Poiché tale accertamento non può essere compiuto mediante la sola verificazione o consulenza tecnica d’ufficio e riguarda la falsità di documenti, il Collegio ha convertito la richiesta del Comune in una domanda di assegnazione del termine per proporre querela di falso, ai sensi dell’art. 77 c.p.a., in analogia con l’art. 32, comma 2, c.p.a. È stato assegnato alle parti appellanti il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per presentare querela di falso dinanzi al tribunale ordinario competente e depositare la relativa prova nel giudizio amministrativo. La decisione sul merito degli appelli e sulla sentenza del TAR è stata quindi rinviata all’esito dell’eventuale giudizio di falso.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Gli appelli proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.
art. 77 c.p.a.
Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia
Quando la decisione dipende dall’accertamento della falsità di un documento, il giudice amministrativo deve assegnare un termine per la proposizione della querela di falso dinanzi al giudice ordinario competente.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Richiamato in via analogica quale fondamento della conversione della domanda di verificazione o consulenza tecnica in domanda di assegnazione del termine per proporre querela di falso.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia amministrativa dipende dalla veridicità o falsità di un documento, il giudice amministrativo non può sostituire la querela di falso con una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio, ma deve assegnare alle parti interessate un termine per proporre querela di falso davanti al tribunale ordinario competente.
- La querela di falso è il mezzo processuale necessario per accertare la falsità di documenti aventi efficacia probatoria privilegiata, quando l’esito dell’accertamento è decisivo per la definizione del giudizio amministrativo.
- La riunione ex art. 96 c.p.a. è doverosa quando più appelli hanno a oggetto la medesima sentenza, così da assicurare una decisione unitaria sulle impugnazioni connesse.
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