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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 2.12.2024, n. 250.

Giustizia amministrativa202600080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 2 dicembre 2024, n. 250, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito, senza formulare contestazioni nel merito. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta della parte, ha inoltre disposto una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione del giudicato o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente di procedere in sede esecutiva.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione della carta del docente.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e in assenza di contestazioni dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente alla pronuncia, stabilendo che provveda in sostituzione dell’amministrazione qualora persista l’inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il dies a quo nel termine concesso all’amministrazione per adempiere e il dies ad quem nell’esecuzione del giudicato o nell’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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