Sentenza n. 197/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Consiglio Comunale di Piacenza n. 42 dell’11 novembre 2024, successivamente pubblicata nell’Albo Pretorio, avente ad oggetto la dichiarazione di fattibilità e rispondenza al pubblico interesse ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 della proposta di partenariato pubblico privato presentata dalla società Edison Next Government s.r.l. per l’affidamento in concessione del servizio integrato di interventi di efficientamento energetico (EPC) ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e la gestione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e degli impianti elettrici degli immobili comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici, compresa la fornitura dei vettori energetici e l’implementazione e gestione di sistemi di smart city e fibra ottica, installati e da installarsi sul territorio del Comune di Piacenza; - della deliberazione di Giunta Comunale di Piacenza n. 239 del 15 ottobre 2024 recante, inter alia, l’espressione del “positivo orientamento quale soluzione da proporre al Consiglio Comunale ai fini del pubblico interesse per la Proposta C)” (vale a dire, alla luce di quanto poi dichiarato nella successiva deliberazione consiliare n. 42/2024, la proposta di Edison) nonché la decisione di differire l’accesso agli atti posti in essere dall’Amministrazione “fino a quando non sarà conclusa la fase di valutazione del progetto con l’eventuale inserzione del medesimo negli strumenti di programmazione”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso ivi inclusi i seguenti: (i) la determina del Direttore Generale n. 675 del 18 marzo 2024; (ii) la delibera di Giunta Comunale n. 214 del 24 settembre 2024; Per quanto riguarda l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. depositata in data 30 gennaio 2025: - della nota prot. n. 213096/2024 del 20 dicembre 2024 con la quale il Comune di Piacenza ha disposto il differimento dell’accesso richiesto da Getec con l’istanza presentata in data 15 novembre 2024 “sino alla data di pubblicazione del bando di gara”; ... nonché per l’accertamento ... ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del diritto di Getec ad ottenere immediatamente (e quindi senza attendere l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione del Comune di Piacenza e la successiva pubblicazione del bando di gara) l’esibizione e il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l’anzidetta istanza e segnatamente: (i) “la Proposta di Partenariato pubblico privato presentata dalla società Edison Next Government S.r.l. in data 12/04/2024 prot. 61468, e successive revisioni prot. 79577/2024 – 98935/2024 – 113124/2024 – 136472/2024, unitamente a tutti gli atti, gli allegati, le valutazioni e/o le determinazioni anche comparative ad essa connesse, nonché la “relazione di fattibilità redatta dal gruppo di lavoro” menzionata nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/11/2024”; (ii) “tutti gli atti prodromici, conseguenziali e/o comunque connessi alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 15/10/2024, nonché alla dichiarazione di pubblico interesse disposta con la Deliberazione C.C. 42/2024, ivi compresa tutta la corrispondenza intercorsa con EDISON nel corso della procedura di valutazione della Proposta di PPP, comprese richieste di integrazione e/o di chiarimento rispetto alla Proposta medesima”; (iii) “l’eventuale integrazione e modifica del Progetto di fattibilità che fosse nel frattempo intervenuta, in riscontro alla necessità di provvedervi manifestata dall’Amministrazione nella richiamata deliberazione di C.C. 42/2024”; ... e per la conseguente condanna ... del Comune di Piacenza all’esibizione e al rilascio di copia dei suddetti documenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 18 aprile 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 luglio 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - della determina del Dirigente del Settore sviluppo del patrimonio del Comune di Piacenza n. 1591 del 12 giugno 2025, con cui si è preso atto della “validazione sottoscritta dal RUP Dr. Massimo Sandoni (PG.101205 del 12/06/2025), del PFTE presentato dal promotore Edison Next Government S.r.l., che con il presente atto si approva” e si è deciso di “contrarre, ai sensi dell’art. 17 c.1 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento in concessione, tramite Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n.36/2023, del servizio di “Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, i servizi a valore aggiunto, e-mobility e la gestione, manutenzione ed efficientamento energetico, ivi compresa la fornitura di energia termica ed elettrica per gli impianti degli edifici di proprietà del Comune di Piacenza”; - di tutti gli atti della gara approvati con l’anzidetta determina ivi inclusi il bando, il disciplinare, il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base della procedura e il relativo piano economico finanziario di cui è stata finora messa a disposizione della ricorrente solo la relazione di sintesi qui prodotta; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso ivi inclusi i seguenti: (i) la nota prot. n. 25428 del 14 febbraio 2025 con cui il Comune di Piacenza ha invitato Edison a procedere con il “deposito degli elaborati del PFTE da porre a verifica e a base di gara, comprensivo della seguente documentazione: - Elaborati conformi all’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023; […] - Quadro economico conforme al D.Lgs. 36/2023”; (ii) la nota prot. n. 44235 dell’8 marzo 2025 (non conosciuta) con cui il Comune di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 ai fini dell’approvazione del PFTE di Edison; (iii) i pareri acquisiti nell’ambito della suddetta Conferenza di servizi e, nello specifico, (a) i pareri congiunti dei Settori Pianificazione Strategica, Infrastrutture e Smart City, Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Piacenza pervenuti in data 20 aprile 2025 e (b) il parere del Corpo di Polizia Locale prot. 79623/2025 pervenuto in data 8 maggio 2025; (iv) la disposizione del Dirigente del Settore pianificazione strategica n. 2786 del 31 maggio 2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi; (v) il rapporto conclusivo di verifica del PFTE di Edison redatto dal consulente incaricato, “Bureau Veritas Italia SPA”, in data 12 giugno 2025 (non conosciuto); (vi) il verbale di validazione del PFTE di Edison sottoscritto dal RUP dott. Massimo Sandoni ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’Allegato I.7 – art. 34 al D.Lgs. 36/2023; (vii) la determinazione del Dirigente del Settore sviluppo del patrimonio del Comune di Piacenza n. 1633 del 18 giugno 2025 di correzione di errore materiale che ha provveduto a rettificare e riapprovare il disciplinare di gara e il PFTE di Edison; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 29 dicembre 2025: - dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi due atti di motivi aggiunti; Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 29 dicembre 2025: - della Determina del Dirigente del Settore sviluppo del patrimonio 22 novembre 2025 n. 3303, comunicata dal Comune di Piacenza in data 24 novembre 2025, avente ad oggetto l’“affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n.36/2023, del servizio di “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, i servizi a valore aggiunto, e-mobility e la gestione, manutenzione ed efficientamento energetico, ivi compresa la fornitura di energia termica ed elettrica per gli impianti degli edifici di proprietà del Comune di Piacenza” (CIG: b7440be909) al costituendo RTI tra Edison Next Government s.r.l. e La Mercurio s.r.l. (“RTI Edison”); - di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito) a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, (i) la Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 10 settembre 2025 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice e giudicatrice; (ii) tutti i verbali di gara; - nonché, laddove possa occorrere, dei medesimi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi tre atti di motivi aggiunti; ... nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità ... del contratto eventualmente nelle more stipulato tra il Comune di Piacenza e l’aggiudicatario RTI Edison; Per quanto riguarda il ricorso incidentale e i i motivi aggiunti depositati da Edison Next Government s.r.l. il 13 gennaio 2026 e il 9 marzo 2026: - del verbale della sesta seduta del 6 ottobre 2025 e dell’atto di aggiudicazione, nella parte in cui non escludono Getec o comunque assegnano alla stessa un punteggio all’offerta economica; -ove occorrer possa, del disciplinare, nella parte in cui non prevede le descritte comminatorie e/o non impone la valutazione del PEF prima dell’attribuzione dei punteggi all’offerta economica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione comparativa e dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della proposta di project financing presentata da Edison, successivi atti di gara e aggiudicazione della concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Getec, in proprio e quale mandante del costituendo RTI Iren, ha impugnato la dichiarazione di fattibilità e rispondenza al pubblico interesse della proposta Edison ai sensi dell’art. 193 d.lgs. 36/2023, gli atti presupposti, gli atti della successiva gara e l’aggiudicazione al RTI Edison. Ha inoltre contestato il differimento dell’accesso agli atti e chiesto l’immediata ostensione della documentazione. Le censure hanno riguardato: incompetenza del Consiglio comunale e del Direttore generale; violazione dei principi di accesso al mercato, trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento nella valutazione delle proposte; disparità di trattamento nella fissazione e applicazione degli elementi guida; errori nel confronto tra tariffe, canoni, investimenti, servizi, incentivi e sistemi smart city; carenza o incompletezza del progetto di fattibilità; violazione dell’art. 175 d.lgs. 36/2023 per mancato confronto con l’alternativa dell’appalto; insufficiente sostenibilità del PEF, con riferimento al payback, alle fonti di finanziamento, agli incentivi del Conto Termico, ai ricavi dell’e-mobility e alle baseline energetiche; illegittimità della conferenza di servizi e del parere della Polizia locale; violazione delle prescrizioni sulle ricariche elettriche; violazione dei CAM, della disciplina del PEF e della lex specialis; irregolarità nel metodo di attribuzione dei coefficienti e nell’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione; omessa verifica della sostenibilità del PEF dell’aggiudicataria. Getec ha anche invocato la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-810/24, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura per incompatibilità eurounitaria del diritto di prelazione previsto nella finanza di progetto, e ha chiesto un ulteriore rinvio pregiudiziale. Edison ha proposto ricorso incidentale contro la mancata esclusione di Getec e contro il disciplinare, ma tale ricorso è divenuto improcedibile dopo il rigetto del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti. Ha escluso la rilevanza della pronuncia della Corte di giustizia UE sul diritto di prelazione, poiché Edison era stata aggiudicataria diretta senza esercitare la prelazione; non ha quindi ravvisato una lesione della parità di trattamento né la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, poiché la Giunta aveva svolto l’istruttoria ed espresso l’orientamento da sottoporre al Consiglio, mentre il Consiglio aveva assunto la decisione finale sulla fattibilità e sul pubblico interesse; il Direttore generale aveva legittimamente fissato gli indirizzi operativi per la valutazione comparativa. Il Collegio ha ribadito che la fase di scelta del promotore nel project financing è distinta dalla successiva gara, è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce una gara anticipata: l’Amministrazione deve valutare la rispondenza complessiva della proposta all’interesse pubblico e, in presenza di più proposte, compararle secondo imparzialità e buon andamento, senza procedere a una verifica aritmetica o parcellizzata di ogni voce. Ha ritenuto legittima la fissazione degli elementi guida dopo l’emersione della pluralità delle proposte, nonché adeguata la relazione comparativa. Le contestazioni su prezzi, incentivi, plafond, manutenzione full risk, numero degli edifici, smart city e anagrafe dei punti luce sono state ritenute non decisive, assertive o riferite a profili rientranti nella valutazione complessiva e nelle successive fasi di progettazione, verifica e validazione. Il progetto richiesto dall’art. 193 d.lgs. 36/2023 è stato distinto dal PFTE ordinario: per la proposta di finanza di progetto era sufficiente il progetto di fattibilità previsto dalla disciplina speciale, non necessariamente il PFTE completo. La valutazione ex art. 175 d.lgs. 36/2023 è stata ritenuta correttamente svolta, perché riferita alla convenienza complessiva del ricorso al PPP rispetto all’appalto e non alla mera acquisizione di preventivi o al confronto delle singole tariffe. Le censure sul PEF sono state respinte: il payback è una stima; la copertura dell’investimento può derivare da una pluralità di fonti; gli incentivi e i ricavi previsionali rientrano nel rischio operativo; non esiste un rapporto legale predeterminato tra equity e debito. Il parere della Polizia locale, espressione di discrezionalità tecnica, non è risultato manifestamente illogico e comunque non avrebbe inciso sulla determinazione conclusiva della conferenza, adottata per posizioni prevalenti. Sono state respinte anche le censure su CAM, pubblicazione della sintesi del PEF, attribuzione dei coefficienti, valutazioni della commissione e sostenibilità finanziaria dell’offerta, non emergendo abnormità, illogicità manifesta o violazioni provate della lex specialis. Il ricorso incidentale di Edison è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Getec è stata condannata alle spese, liquidate in € 5.000 a favore del Comune e in € 5.000 a favore di Edison, oltre accessori, nonché al pagamento di € 3.000 per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali della memoria.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore.
Disciplina la finanza di progetto e distingue la fase preliminare di selezione della proposta e del promotore dalla successiva gara per l’affidamento della concessione; nella fase preliminare l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve valutare la rispondenza complessiva della proposta all’interesse pubblico.
art. 175, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità.
Impone una valutazione complessiva dell’idoneità del PPP, del rapporto costi-benefici, dell’allocazione del rischio e della sostenibilità finanziaria rispetto all’alternativa dell’appalto; non richiede un confronto aritmetico tra singole tariffe o l’acquisizione di preventivi per ogni fornitore alternativo.
art. 6-bis Allegato I.7 d.lgs. 36/2023
Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati: a) una relazione tecnico-illustrativa (...) b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.
Conferma la specificità del progetto di fattibilità per la finanza di progetto, distinto dal progetto di fattibilità tecnico-economica ordinario disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato I.7.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
La determinazione conclusiva della conferenza può essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti; l’eventuale invalidità di un singolo parere non incide automaticamente sulla validità della determinazione conclusiva.
art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, Allegato II c.p.a.
La parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali (...) può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato.
Attribuisce al giudice la facoltà di applicare una somma aggiuntiva, indipendentemente dall’esito del giudizio, tenendo conto dell’entità dello sforamento e della complessità degli atti, quale strumento volto a tutelare la ragionevole durata e l’efficienza del processo.
art. 3 d.lgs. 36/2023
I principi di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità e trasparenza orientano anche la valutazione comparativa delle proposte di project financing, ma non trasformano la fase di scelta del promotore in una gara ordinaria né eliminano la discrezionalità dell’Amministrazione.
art. 3, paragrafo 1, e art. 41 Direttiva 2014/23/UE
Le offerte devono essere valutate in condizioni di concorrenza effettiva.
La disciplina europea della parità di trattamento non è risultata violata nel caso concreto, poiché l’aggiudicatario è risultato direttamente vincitore senza esercitare il diritto di prelazione.
art. 49 TFUE
La restrizione alla libertà di stabilimento derivante dal diritto di prelazione, rilevata dalla Corte di giustizia nella causa C-810/24, non è stata ritenuta pertinente in una procedura nella quale la prelazione non è stata esercitata.
Massime di principio
- Nella finanza di progetto devono essere tenute distinte la fase preliminare di individuazione della proposta e del promotore e la successiva fase di gara per l’affidamento della concessione; la prima è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce una gara anticipata, mentre la seconda è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica.
- In presenza di più proposte di finanza di progetto, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione comparativa conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, ma non è tenuta a effettuare una graduatoria aritmetica o una verifica parcellizzata di ogni voce economica e tecnica; deve valutare la proposta nel suo complesso e la sua maggiore rispondenza all’interesse pubblico perseguito.
- La valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del partenariato pubblico-privato prevista dall’art. 175, comma 2, d.lgs. 36/2023 riguarda l’an del ricorso al PPP e il rapporto complessivo tra costi, benefici, rischi e sostenibilità finanziaria rispetto all’appalto alternativo; non impone un confronto matematico tra singole tariffe né l’acquisizione di preventivi per ogni possibile fornitore.
- Ai fini dell’art. 193 d.lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità della proposta di finanza di progetto è distinto dal progetto di fattibilità tecnico-economica ordinario e deve possedere i contenuti specificamente previsti per la finanza di progetto, senza necessità di anticipare tutti gli elaborati e le verifiche proprie delle successive fasi progettuali.
- Le stime contenute nel PEF, inclusi payback, incentivi, ricavi da gestione e fonti di finanziamento, non sono automaticamente inattendibili per il solo fatto di discostarsi da dati o parametri prospettati dall’operatore concorrente; esse riflettono il rischio operativo e possono essere sindacate solo in presenza di errori manifesti, illogicità o carenze istruttorie concretamente dimostrate.
- Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali può comportare, indipendentemente dall’esito del giudizio, la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva commisurata all’entità dello sforamento e alla complessità degli atti, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →