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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 672/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano con tre motivi: 1) censura della qualificazione giuridica e della ricostruzione del dolo in relazione alle lesioni riportate da Marina Taliento, deducendo che i fatti non configurerebbero lesioni gravissime e che la Corte avrebbe valorizzato dichiarazioni di testimoni non decisive omettendo quelle favorevoli (in particolare Eleonora Saviano) che avrebbero indicato uno sbandamento; 2) illegittimità della determinazione della pena per le lesioni colpose a Jenny Lauria, sostenendo che ratione temporis si dovessero applicare le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace; 3) censura del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche nonostante l'intervenuto risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una rimessione di valutazioni di fatto e di credibilità delle prove alla sede di legittimità, non consentita perché il giudice di merito aveva fornito motivazione analitica e congrua sulla dinamica dell'incidente, sulla volontarietà della manovra e sulla valutazione comparata delle deposizioni; la censura sulla omissione della testimonianza di Eleonora Saviano è stata considerata generica e non idonea a dimostrare un travisamento probatorio decisivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della giurisprudenza che ammette l'aumento della pena a titolo di continuazione anche quando reati satelliti rientrino nella competenza del giudice di pace se la pena equiparata è di tipo detentivo ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 28/2000; il terzo motivo è stato giudicato generico, attinente a scelte discrezionali del giudice del merito (comparazione delle circostanze) non censurabili in cassazione in assenza di illogicità manifesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile (Jenny Lauria) nel grado.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite formale alla articolazione del ricorso in cassazione (limiti dei motivi ammessi)

  • art. 189 Codice della strada, commi 6 e 7

    Norme indicate come riferimento per alcune imputazioni relative alla circolazione stradale oggetto del processo di merito

  • art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla determinazione della pena per la perdita di organo; la Corte ha ritenuto inesistente la specifica censura sulla qualificazione giuridica

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di vizio per travisamento della prova: la Cassazione richiede specificità e dimostrazione dell'elemento probatorio decisivo omesso per fondare il motivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'automatica condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato nei termini della giurisprudenza citata per spiegare la possibilità di equiparare pene alternative dei reati di competenza del giudice di pace con pene detentive ai fini del calcolo per continuazione

  • art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n.125) e artt. 186-187 Codice della strada

    Citate nella rassegna giurisprudenziale per delimitare le eccezioni alla competenza del giudice di pace in materia di lesioni stradali in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito riformulare in termini di merito la valutazione della dinamica dei fatti o la credibilità delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle deposizioni sono inammissibili se il giudice del merito ha motivato in modo congruo.
  • Per far valere un vizio da travisamento della prova occorre indicare con precisione l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la decisione, provarne la verità e spiegare in che modo incide in modo decisivo sulla motivazione; mere affermazioni generiche non bastano.
  • L'accertamento del dolo in reati stradali può legittimamente fondarsi su un giudizio complessivo degli indicatori esteriori (condotta, movente, controllo del veicolo, comportamenti successivi): la Corte ricorda l'esigenza di una valutazione analitica e inferenziale delle circostanze concrete.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche non è automatica perché sia intervenuto un risarcimento del danno: il giudice del merito può ritenere prevalente la gravità della condotta e il grado del dolo o colpa; tale scelta è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • In materia di lesioni da circolazione stradale la competenza e il calcolo della pena tengono conto delle norme che permettono l'equiparazione di pene alternative e delle regole sulla continuazione; ciò può legittimare l'incremento della pena anche se reati satellite sarebbero di competenza del giudice di pace.

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