Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4650/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza dell’intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 7142/2024 emessa e pubblicata in data 19/06/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano;

Giustizia amministrativa202503445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, n. 7142/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, n. 7142/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero alla messa a disposizione della carta e al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, ordinando l’adempimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del titolo; pertanto, applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudice della cognizione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà intervenire previa richiesta dei ricorrenti e dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta una ragione ostativa sufficiente, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a escludere l’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, con riferimento alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza, il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la valutazione discrezionale sull’applicazione dell’astreinte.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice valuta la sussistenza di ragioni ostative alla condanna al pagamento delle penalità di mora.

    La penalità di mora non è automatica; il giudice può negarla quando ravvisi ragioni ostative, individuate nel caso concreto nella nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

  • Cass. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione debba fornire chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegato l’inadempimento al giudicato, l’amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni idonee a dimostrare la corretta esecuzione del titolo; la mancata contestazione qualificata o la mancata produzione di elementi sull’adempimento può condurre all’accoglimento della domanda esecutiva.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza poter rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati nel giudizio di cognizione.
  • Il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza: la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del Commissario ad acta rappresenti una misura idonea a fronteggiare l’eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.