Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre dinieghi di istanze di annullamento in autotutela relativi ad atti di definizione conseguenti all'adesione a processi verbali di constatazione, con cui erano stati contestati maggiori redditi per tre annualità. La società aveva definito la pretesa dopo la notifica del pvc, tenendo conto anche delle perdite di periodo, pregresse consolidate e pregresse individuali. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibili i ricorsi contro gli atti di definizione, sul rilievo che, una volta perfezionato il procedimento, l'atto non sarebbe impugnabile né modificabile. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, e 5-bis del d.lgs. 218/1997, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., sostenendo che l'atto di definizione del procedimento di adesione al pvc non dovrebbe essere equiparato all'accertamento con adesione ex artt. 5, 6, 7 e 9 del medesimo decreto, perché i due istituti sarebbero diversi per grado di partecipazione del contribuente; in sostanza, la ricorrente mirava a ottenere l'annullamento del concordato fiscale per poter utilizzare perdite pregresse individuali e consolidate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il principio di irretrattabilità dell'accertamento con adesione si estende anche al procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione disciplinato dall'art. 5-bis del d.lgs. 218/1997, applicabile alla fattispecie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, una volta che il contribuente abbia aderito al pvc e l'Ufficio abbia emesso l'atto di definizione, questo è vincolante e non può essere rimesso in discussione, salvo il limitato potere accertativo ulteriore previsto dalla legge in casi specifici. Ha precisato che è ammissibile impugnare l'atto di definizione solo per far valere una divergenza tra gli importi indicati nell'atto e quelli effettivamente dovuti in base all'adesione, poiché una diversa soluzione comprimerebbe indebitamente il diritto di difesa. Tuttavia, nel caso concreto, la società non contestava tale divergenza, ma chiedeva l'annullamento dell'atto per una diversa utilizzazione delle perdite, sicché la sentenza impugnata è stata confermata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. 218/1997
richiamato dalla ricorrente come norma invocata a sostegno dell'impugnabilità e dalla Corte nel contesto dell'irretrattabilità dell'accertamento definito con adesione, salvo i casi di ulteriore azione accertatrice previsti dalla legge
art. 5-bis d.lgs. 218/1997
la Corte afferma che il procedimento di adesione al processo verbale di constatazione, una volta perfezionato con l'adesione del contribuente e l'atto di definizione dell'Ufficio, è vincolante e non impugnabile, salvo contestazioni sulla corrispondenza degli importi
artt. 5, 6, 7 e 9 d.lgs. 218/1997
evocati dalla ricorrente per distinguere l'accertamento con adesione dal diverso procedimento ex art. 5-bis
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di consentire un controllo giudiziale dell'atto di definizione quando esso contenga errori manifesti o non corrisponda all'adesione prestata
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura, ma non accolto
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul vizio di violazione di legge e di nullità processuale invocate nel ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quanto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo in caso di mancato pagamento delle somme dovute dopo l'atto di definizione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come presupposto del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'accertamento definito con adesione, una volta perfezionato, è tendenzialmente irretrattabile e non è soggetto a impugnazione, integrazione o modifica, in coerenza con la funzione deflattiva e con l'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme.
- Il principio di irretrattabilità si estende anche al procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione previsto dall'art. 5-bis d.lgs. 218/1997, poiché in entrambi gli istituti è decisiva la volontà del contribuente ai fini del perfezionamento dell'atto finale.
- È comunque ammissibile l'impugnazione dell'atto di definizione quando si deduca che l'Ufficio abbia indicato importi non corrispondenti a quelli dovuti per effetto dell'adesione prestata; in tal caso la tutela giurisdizionale serve a correggere la discrasia, non a rimettere in discussione il patto definitorio.
- Non è consentito utilizzare l'impugnazione dell'atto di definizione o l'istanza di rimborso come strumento surrettizio per contestare il contenuto sostanziale dell'accordo già perfezionato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →