Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di compensi per l'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione di un comune. La interessata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 17.327,00; il comune aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto. In appello la corte territoriale ha confermato la revoca, ritenendo che l'incarico, pur previsto in durata triennale, non potesse eccedere la durata in carica dell'autorità che lo aveva conferito e che alcune previsioni regolamentari invocate fossero state superate o non pertinenti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1324 c.c. per erronea interpretazione della disciplina regolamentare sulla durata dell'incarico e sulla sua eventuale cessazione anticipata; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1324 c.c. per non avere considerato unitariamente la delibera commissariale e i relativi allegati, sostenendo che la regola della permanenza in carica sino alla nomina dei nuovi componenti fosse stata introdotta e non abrogata e che la disciplina sulla durata dell'incarico fosse stata inserita nel regolamento corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei canoni ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una nuova lettura del contenuto della delibera e dei relativi allegati, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha quindi confermato la statuizione di merito favorevole al comune e ha condannato la parte ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Le regole di interpretazione del contratto/atto devono essere denunciate in cassazione con specifiche ragioni giuridiche; non è consentito chiedere una diversa lettura del testo.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione deve essere complessiva e sistematica, ma il relativo apprezzamento resta riservato al giudice di merito.
art. 1324 c.c.
Le norme sull'interpretazione contrattuale si applicano agli atti unilaterali e ai provvedimenti richiamati nella controversia.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o del significato dell'atto.
art. 11 preleggi
Per le fonti regolamentari non è consentita deroga al principio di irretroattività.
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
Norma ritenuta non pertinente perché riferita ai contratti per l'assunzione dei dirigenti e non alle nomine dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo, di un atto unilaterale o di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incoerente.
- La deduzione della violazione degli artt. 1362 ss. c.c. richiede l'indicazione specifica delle regole ermeneutiche asseritamente violate e delle ragioni giuridiche della violazione; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell'atto e delle risultanze documentali.
- Quando un incarico è disciplinato da un atto che ne collega la durata alla permanenza in carica dell'organo conferente, il giudice di merito può interpretare la disciplina nel senso della cessazione dell'incarico al venir meno dell'organo che lo ha conferito, se tale lettura è coerente con il testo complessivo.
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