Ordinanza n. 3240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione dell'elaborato dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, contestando la valutazione del proprio elaborato, che aveva riportato una grave insufficienza. Ha sostenuto, in particolare, la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, l'insufficienza del solo voto numerico a motivare il giudizio della Commissione e la rilevanza del confronto con gli elaborati di altri candidati. Ha inoltre depositato un parere pro veritate favorevole alla propria tesi, chiedendo che fosse attribuito maggiore rilievo rispetto alla valutazione della Commissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti apprezzabili elementi di fondatezza. Ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, anche considerando la grave insufficienza riportata. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico a esternare le ragioni del giudizio della Commissione d'esame, in conformità al costante orientamento del Consiglio di Stato. Ha escluso la rilevanza della comparazione con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito è valutato individualmente e discrezionalmente secondo i criteri trasmessi dalla Commissione centrale. Ha infine ritenuto irrilevante il parere pro veritate, spettando in via esclusiva alla Commissione pubblica e terza la valutazione degli elaborati; il parere privato, provenendo da un esperto scelto e incaricato dall'appellante, non può ritenersi più attendibile del giudizio della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta una correzione giudiziale dell'elaborato di un esame di abilitazione professionale, spettando la valutazione tecnica alla commissione esaminatrice, salvo i limiti propri del sindacato giurisdizionale.
- Nel giudizio sull'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico è idoneo a esternare adeguatamente le ragioni della valutazione della commissione esaminatrice.
- La valutazione degli elaborati d'esame deve avvenire individualmente secondo i criteri stabiliti dalla commissione competente; il confronto con gli elaborati di altri candidati non costituisce, di per sé, parametro necessario o decisivo di legittimità.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto incaricato privatamente dal candidato non prevale sulla valutazione della commissione pubblica e terza, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento degli elaborati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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