Ordinanza n. 262/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, unitamente agli atti presupposti, incluso il parere contrario della Questura e il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Trapani del 12 gennaio 2026, notificato il 10 febbraio 2026, con cui è stata respinta l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato il 3 aprile 2010. Sono stati inoltre contestati il parere contrario della Questura di Trapani, la comunicazione dei motivi ostativi e il diniego di accesso agli atti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva riferito dell'archiviazione, nel 2011, del procedimento penale che lo aveva coinvolto e di avere presentato l'istanza di revoca soltanto nel 2023, dopo dodici anni.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto dirimente la carenza del periculum in mora, senza pronunciarsi definitivamente sul fumus boni iuris, riservato all'approfondimento della fase di merito. In particolare, il ricorrente non ha allegato un pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità; tale valutazione è stata rafforzata dal fatto che, pur essendo intervenuta l'archiviazione del procedimento penale nel 2011, l'istanza di revoca del divieto è stata presentata solo nel 2023. Nel bilanciamento degli interessi, l'aspirazione allo svolgimento dell'attività venatoria è stata qualificata come interesse ludico-ricreativo e ritenuta recessiva rispetto al prevalente interesse pubblico alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui è funzionale la disciplina restrittiva delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta per carenza del periculum in mora anche senza una definitiva valutazione del fumus boni iuris, quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile.
- La significativa inerzia del destinatario di un divieto di detenzione di armi, il quale presenti l'istanza di revoca molti anni dopo la cessazione o l'archiviazione del procedimento penale richiamato a fondamento della misura, può essere valorizzata per escludere l'attualità di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse privato allo svolgimento dell'attività venatoria, in quanto interesse ludico-ricreativo, è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguito dalla disciplina restrittiva in materia di armi.
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