Cassazione Penale, Ordinanza n. 05992/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando, da un lato, la correttezza del giudizio di responsabilità e, dall'altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Cassazione rileva però che il primo motivo, nella sostanza, mira a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle fonti, deducendo vizi motivazionali diversi da quelli consentiti in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la ricorrente contesta la motivazione sulla pena, ma la Corte osserva che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché diretto a contestare la valutazione di merito e la persuasività della motivazione, profili estranei al sindacato di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, poiché la determinazione della sanzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione ritenuta congrua. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova valutazione della prova o a contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza di merito non consente di sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi considerati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Una motivazione sulla pena è sufficiente quando richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
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