Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42202/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge relativa alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore ha sostenuto che, essendo stata sostituita la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, l'eventuale estinzione del reato dipenderà dall'esito positivo di tale lavoro e che la competenza a decidere sull'applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) spetta al Prefetto, non al giudice; quindi la sospensione dell'efficacia della revoca avrebbe dovuto essere disposta in attesa della verifica del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la revoca della patente di guida. Ha disposto la sospensione dell'efficacia della revoca della patente fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità. In sostanza: la condanna sostanziale e le altre statuizioni restano confermate, ma la revoca della patente è sospesa in attesa dell'esito dei lavori; in caso di esito positivo si dovrà dichiarare l'estinzione del reato e trasmettere gli atti al Prefetto per le determinazioni di sua competenza; in caso di esito negativo la revoca si applicherà definitivamente.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Regola il reato di guida in stato di ebbrezza e prevede, nel comma 9-bis, la possibilità che il giudice sostituisca la pena principale con i lavori di pubblica utilità; in caso di esito positivo del lavoro è prevista la declaratoria di estinzione del reato e talune conseguenze sulla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma non disciplina espressamente la revoca della patente, rimessa alla normativa generale.

  • art. 224 Codice della Strada

    richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione

    Stabilisce che quando il reato si estingue per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al Prefetto accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente). Da ciò deriva la competenza del Prefetto in caso di estinzione conseguente a lavoro di pubblica utilità.

  • art. 54 d.lgs. n. 274/2000

    Disciplina i lavori di pubblica utilità come misura alternativa alla pena. L'articolo è richiamato quale fonte della possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità.

  • art. 448 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, art.1 comma 50)

    Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena ai casi espressamente previsti (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione, illegalità della pena/ misura di sicurezza), ma non esclude la proposizione del ricorso per cassazione per questioni che riguardano statuizioni estranee all'accordo, come le sanzioni amministrative accessorie che devono essere applicate d'ufficio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione fuori dai casi previsti dall'art. 448 quando la violazione dedotta riguarda una statuizione esterna all'accordo ratificato dal giudice; si applica alle statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Se il giudice sostituisce la pena principale con lavori di pubblica utilità, deve sospendere l'efficacia di una sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente in attesa dell'esito del lavoro; non può decidere definitivamente sulla revoca quando l'estinzione dipenderà dall'esito positivo del lavoro.
  • In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e trasmettere gli atti al Prefetto, che è competente a valutare e applicare (o non applicare) la sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada.
  • Se il lavoro di pubblica utilità ha esito negativo, la sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) si applica definitivamente, essendo conseguenza "ex lege" del reato.
  • Le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie, essendo di applicazione d'ufficio e spesso esterne all'accordo tra le parti, possono essere oggetto di ricorso in Cassazione anche se la sentenza è di applicazione della pena.
  • Per la difesa è opportuno richiedere espressamente la sospensione dell'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie quando si propone la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, al fine di tutelare il diritto del soggetto fino alla verifica dell'esito del lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.