Ordinanza n. 789/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alle sentenze n. 1854/2020 del Tribunale di Salerno e n. 251/2022 della Corte d'Appello di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione delle sentenze civili e della sentenza del TAR recante gli obblighi di pagamento e ricostruzione della posizione contributiva
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Salerno e della Corte d'Appello di Salerno, che avevano riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive, comprensive della tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione per il periodo 15 ottobre 2014-31 agosto 2018, nonché il diritto alla ricostruzione della carriera anche ai fini giuridici. Con la sentenza n. 292/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato al Commissario ad acta di eseguire la condanna civile secondo i criteri stabiliti e di ricostruire la posizione contributiva delle ricorrenti. Il Commissario, già destinatario di una precedente proroga di 120 giorni e di chiarimenti, ha chiesto un'ulteriore proroga rappresentando difficoltà organizzative, tra cui il mancato conferimento dell'incarico di rappresentante legale dell'Ufficio territoriale e le richieste dell'INPS sui requisiti dei soggetti abilitati a operare sulle posizioni contributive.
La decisione
Il TAR ha concesso al Commissario ad acta un'ulteriore proroga di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, per completare l'esecuzione della sentenza n. 292/2025. Il Collegio ha ritenuto che le problematiche rappresentate giustificassero la proroga, ma ha precisato che il Commissario dovrà adottare senza ulteriore indugio tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato qualora tali difficoltà non siano risolte in tempi brevi. L'esecuzione non può essere ritardata da vicende organizzative estranee, come il conferimento di un incarico dirigenziale, né da limiti derivanti dall'impostazione di una procedura informatica. Il giudice ha sottolineato che le modalità tecniche o informatiche dell'amministrazione non possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può concedere una proroga al commissario ad acta quando siano documentate concrete difficoltà organizzative o tecniche nell'esecuzione del giudicato, ma la proroga non esonera dall'obbligo di provvedere tempestivamente.
- Le vicende organizzative interne dell'amministrazione, compreso il mancato conferimento di incarichi dirigenziali, non possono costituire un ostacolo indefinito all'esecuzione del giudicato né giustificare ulteriori ritardi non compatibili con l'effettività della tutela giurisdizionale.
- Le modalità di funzionamento delle procedure informatiche amministrative devono essere adattate alle esigenze di esecuzione del giudicato e non possono determinare la prevalenza delle regole tecniche sul diritto riconosciuto con provvedimento giurisdizionale.
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