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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09623/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero proposte in forma confusa e non riconducibile in modo ordinato ai vizi di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, deducendo con due motivi trattati congiuntamente: la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la mancata esclusione della recidiva; il mancato minimo aumento di pena per la continuazione; e l'inosservanza della legge penale nel calcolo della pena. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è formulato in modo disordinato e caotico, tale da non consentire un ordinato inquadramento delle censure nei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come parametro di possibile riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    indica i vizi di legittimità deducibili in cassazione; il ricorso è ritenuto inammissibile perché non li prospetta in modo ordinato e intelligibile.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, che non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve essere formulato in modo chiaro, ordinato e coerente con i vizi tassativi deducibili ex art. 606 c.p.p.; un'esposizione confusa e caotica può determinare l'inammissibilità.
  • La censura che mira alla riqualificazione del fatto, alla concessione di attenuanti, all'esclusione della recidiva o alla rideterminazione della pena deve essere articolata con specifica correlazione alle ragioni della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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