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Sentenza

Sentenza n. 13891/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del payback relativo alle annualità 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione della Regione Abruzzo e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina normativa sopravvenuta che ha consentito alle imprese fornitrici di estinguere le obbligazioni mediante il versamento di una quota ridotta degli importi originariamente determinati. La ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non risultavano tuttavia prodotte dalle amministrazioni regionali le attestazioni richieste dalla normativa per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere non poteva essere accolta, poiché mancavano le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla disciplina sopravvenuta. Tuttavia, il versamento della quota ridotta e la conseguente sopravvenuta inutilità della decisione di merito evidenziavano il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha previamente sottoposto la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito in l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato ... L’integrale e tempestivo versamento ... estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

    Ha introdotto una disciplina transattiva e riduttiva dell’obbligazione di payback, collegando il versamento della quota ridotta all’estinzione dell’obbligazione e alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

    Ha ulteriormente ridotto al 25 per cento l’importo dovuto dalle imprese che effettuano tempestivamente il versamento, prevedendo l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di avvisare le parti quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione di merito e, quindi, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non siano disponibili le attestazioni amministrative necessarie per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback dei dispositivi medici richiede la produzione delle attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla normativa sopravvenuta; in mancanza, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento della parte dimostri comunque l’inutilità della prosecuzione del giudizio.
  • Se il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, deve sottoporla preventivamente alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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