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Sentenza

Sentenza n. 15224/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento e/o nullità 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione scolastica, in data 16/09/2024, dall’USR Lombardia, e del relativo del decreto di approvazione prot. n. 2984/2024, nei limiti di interesse della ricorrente, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), nella parte in cui non è previsto l’inserimento della odierna ricorrente, dopo i vincitori, ai fini dello scorrimento delle graduatorie in quanto docente risultata idonea al concorso di cui al DM n. 206/2023; 2. nonché, ove occorra, delle rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione, ossia: i) del decreto di approvazione prot. n. 3010 del 20/09/2024, a firma dell’USR Lombardia, compresi i relativi allegati e graduatorie; ii) del decreto di approvazione prot. n. 3075 del 30/09/2024, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie; ii) del decreto prot. n. 3208 del 21/10/2024, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie; iv) del decreto prot. n. 3230 del 24/10/2024, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie; v) nonché del decreto prot. n. 3513 del 12/11/2024, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie. 3. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2576 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 ”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 4. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 5. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 77 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 6. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 89 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2576”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 7. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 8. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 9. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 10. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 11. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo ivi compresi i relativi allegati. 12. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 13. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e di sostegno”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. 14. di qualunque altro atto o provvedimento, anche dagli estremi non conosciuti, se inteso in senso escludente. Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento in quanto docente risultata idonea. Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito anche in favore della ricorrente ai fini altresì dello scorrimento in quanto docente idonea.

Giustizia amministrativa202412588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di merito regionale del concorso per la classe EEEE approvata dall'USR Lombardia il 16 settembre 2024, con successive rettifiche e scorrimenti, nella parte in cui non include l'elenco degli idonei, nonché gli atti presupposti della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale del concorso docenti per la scuola primaria e i successivi atti di rettifica, chiedendo l'inserimento nell'elenco degli idonei ai fini della conoscibilità della propria posizione e di un eventuale scorrimento. Con un unico motivo ha dedotto violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ed eccesso di potere, sostenendo che l'omessa pubblicazione degli idonei le impedisse di conoscere il proprio collocamento e di verificare le possibilità di assunzione. Ha inoltre sostenuto che l'omissione ostacolerebbe un eventuale scorrimento e richiamato continuità didattica e contrasto alla precarietà. In via subordinata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., della disciplina legislativa che esclude la pubblicazione degli idonei, e ha chiesto il rinvio alla Corte di giustizia UE per asserita violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi della sentenza Mascolo. Il Collegio ha segnalato anche un possibile profilo d'inammissibilità per mancata notificazione ai controinteressati, ma ha prescisso dal deciderlo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalla questione preliminare d'inammissibilità per omessa notificazione ai controinteressati. Ha ritenuto che l'art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. n. 73/2021 e l'art. 9 del D.D. n. 2576/2023 prevedano la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori, con integrazione entro i posti messi a concorso in caso di rinunce, e non impongano la pubblicazione di una graduatoria degli idonei. L'idoneità è comunque desumibile dal superamento del punteggio minimo, attestato nell'area personale della piattaforma; inoltre, la posizione individuale può essere verificata mediante accesso agli atti. La mancata pubblicazione non impedisce in fatto eventuali integrazioni della graduatoria e la ricorrente non ha provato il contrario. L'idoneo vanta una mera aspettativa all'assunzione, mentre la decisione di procedere allo scorrimento resta affidata alla discrezionalità amministrativa. Il TAR ha inoltre escluso che la disciplina sia irragionevole o contraria ai parametri costituzionali e sovranazionali invocati: la scelta è giustificata dalle esigenze di efficienza e celerità dei concorsi collegati al PNRR, caratterizzati da cadenza annuale. Ha ritenuto non decisivi i richiami alla continuità didattica e alla precarietà, poiché il nuovo sistema di reclutamento mira a ridurre quest'ultima. La domanda di rinvio alla Corte di giustizia UE non è stata accolta e i dubbi costituzionali sono stati superati senza rimessione alla Corte costituzionale. Spese compensate per novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021

    La disciplina infatti prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.

    La disposizione limita la graduatoria ai posti messi a concorso e consente di integrarla, entro tale limite, con candidati idonei in caso di rinunce; non impone la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei.

  • art. 9 D.D. n. 2576/2023

    Per consolidata giurisprudenza della Sezione, infatti, l’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2576/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che ha previsto che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non possono aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).

    La disciplina concorsuale attuativa prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, in coerenza con la norma primaria, e non attribuisce agli idonei il diritto alla pubblicazione di un elenco.

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost.

    Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.

    La scelta legislativa di non pubblicare una graduatoria degli idonei non risulta irragionevole rispetto ai parametri costituzionali invocati quando è giustificata dalle esigenze di buon andamento ed efficienza del reclutamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., “in ordine a possibili profili di inammissibilità del ricorso in ragione dell'assenza delle notificazioni ai controinteressati”.

    Il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi della norma, la possibile questione d'inammissibilità per mancata notificazione ai controinteressati; ha poi prescisso dal deciderla, respingendo il ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Quando la disciplina legislativa di una procedura concorsuale prevede la formazione e la pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, con integrazione in caso di rinuncia dei vincitori, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare anche una graduatoria generale degli idonei.
  • L'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei non equivale a negare la conoscibilità dell'esito individuale, se il candidato può verificare il superamento del punteggio minimo tramite la propria area personale o mediante accesso agli atti.
  • L'idoneità concorsuale attribuisce una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto allo scorrimento, la cui attivazione resta soggetta alla discrezionalità amministrativa, salvo i casi di integrazione previsti dalla disciplina della procedura.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei può risultare ragionevole, anche rispetto ai parametri costituzionali invocati, quando la disciplina speciale risponde a esigenze di efficienza e celerità connesse a procedure concorsuali annuali collegate al PNRR.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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