Cassazione Penale, Sentenza n. 28451/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due a carico di Pinzoni e la confisca di euro 101.550,00 (somma trovata presso Pinzoni) e la confisca di due immobili intestati ad Alitei. Pinzoni deduceva che la somma confiscata era già oggetto di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., poiché non era emersa la tipologia del reato presupposto, e invocava l'orientamento della Sez. VI (sent. n. 45280/2024) secondo cui l'assoluzione definitiva limita l'autonoma valutazione del giudice di prevenzione. Alitei contestava la confisca degli immobili a lei intestati, sostenendo che l'acquisto era avvenuto con mezzi propri (finanziamento) e prima del biennio anteriore alla proposta di misura, non sussistendo presupposti per applicare la presunzione di intestazione fittizia o l'ablazione ex art. 24 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Pinzoni (ritenuto infondato) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Alitei. I giudici hanno ritenuto che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., relativa all'impossibilità di individuare la tipologia del reato presupposto alla ricettazione, non impedisca automaticamente al giudice della prevenzione di valutare un contesto probatorio più ampio che dimostri l'abitualità di condotte lucrogenetiche e la congruenza tra profitti illeciti e valore dei beni. La sentenza conferma la sorveglianza speciale e la confisca disposte in primo grado: la confisca della somma di euro 101.550,00 è stata ritenuta giustificata in ragione dell'ampio quadro indiziario di attività illecite lucrose; la confisca degli immobili intestati alla Alitei è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione a elementi indicativi di fittizietà dell'operazione e reimpiego di provvista illecita. Pinzoni è condannato alle spese; Alitei, ricorso dichiarato inammissibile, è condannata a spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 1, lett. b)
La misura di prevenzione patrimoniale per pericolosità 'semplice' richiede che le categorie di reato siano state commesse abitualmente in un significativo arco temporale, che abbiano generato profitti illeciti e che tali profitti costituiscano la fonte principale o rilevante del reddito del proposto; la verifica è operata in termini di congruenza tra valore dei beni e profitti illeciti complessivamente ricostruiti.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 24 (confisca)
La confisca di prevenzione può essere motivata anche senza l'individuazione puntuale di un reato presupposto specifico, quando emerga un quadro indiziario e una congruenza ragionevole tra profitti illeciti ascrivibili al soggetto e il valore dei beni posti in ablazione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26, comma 2 (presunzione di intestazione fittizia)
La presunzione relativa di intestazione fittizia può operare anche per beni intestati a congiunti (coniuge, figli, conviventi); inoltre, la relazione personale e l'assenza di mezzi propri del terzo costituiscono elementi significativi indicativi di intestazione fittizia, purché adeguatamente valutati dal giudice.
codice di procedura penale - art. 530, comma 2
L'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 (per insufficienza di elementi o impossibilità di individuare la fattispecie) non vale automaticamente quale giudicato che impedisca al giudice di prevenzione di utilizzare altri elementi e valutazioni autonome, salvo che vi sia sentenza irrevocabile che esclude la responsabilità per i fatti specifici valutati come indizi di pericolosità.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Fornisce i parametri per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in tema di pericolosità generica: abitualità delle condotte, produzione di profitti illeciti e rilevanza di tali profitti per il reddito del proposto, parametri che la Corte di cassazione ha richiamato per valutare la congruenza dell'ablazione.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. VI, sent. n. 45280/2024; Sez. II, sent. n. 37849/2024; Sez. 2, n. 3010/1993 e altre)
La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il giudice della prevenzione può valorizzare elementi probatori anche provenienti da procedimenti non definitivi o da atti di polizia giudiziaria, purché non ricadano sotto il vincolo di una sentenza irrevocabile di assoluzione; si distingue tuttavia la posizione della Sez. VI che aveva negato rilievo a fatti oggetto di assoluzione, contrasto rilevato ma ritenuto non dirimente nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione ha potere di valutazione autonoma e può basare misure patrimoniali su un complesso di elementi e procedimenti anche non definitivi, purché non vi sia una sentenza irrevocabile che escluda la responsabilità sui fatti considerati.
- Un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., che deriva dall'impossibilità di individuare la tipologia del reato presupposto, non impedisce automaticamente la confisca di prevenzione se sussiste un quadro indiziario più ampio che dimostra l'abitualità di condotte lucogene e la congruenza tra il valore dei beni e i profitti illeciti.
- Per i terzi (coniuge, conviventi, figli) intestatari di beni, la loro vicinanza personale e l'assenza di mezzi propri costituiscono indici significativi di intestazione fittizia; il terzo può contestare l'effettiva titolarità ma non può sindacare nel merito la valutazione globale del pericoloso.
- La confisca di prevenzione è valutata in termini di congruenza tra entità dei profitti illeciti ricostruiti e valore dei beni oggetto di ablazione; non è necessario ricondurre il bene a un singolo reato presupposto.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve dimostrare specificamente l'esistenza di un giudicato assolutorio sugli stessi fatti che sia ostativo all'uso di quei fatti come indizi; argomentazioni meramente ricostruttive o generiche sul merito sono spesso inammissibili o inesistenti.
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