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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10314/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione che aveva respinto il suo ricorso. La vicenda originaria riguardava avvisi di liquidazione e intimazione di pagamento emessi dall'Amministrazione finanziaria nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto, per la maggiore imposta dovuta sull'assunto che un bene, venduto nel semestre precedente la morte del de cuius, dovesse considerarsi compreso nell'asse ereditario per omessa denuncia. Con il ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto un errore di fatto della Corte, sostenendo che il Collegio avesse erroneamente ritenuto inesistente la sopravvenuta impossibilità fisica del de cuius di sottoscrivere l'atto di vendita, impossibilità che, a suo dire, avrebbe escluso l'applicazione della presunzione fiscale. La Corte ha però osservato che la precedente ordinanza non aveva negato nel merito tale impossibilità, ma aveva dichiarato inammissibili i motivi del ricorso originario per difetto di specificità, mancanza del momento di sintesi ex art. 366-bis c.p.c. e carenza di autosufficienza, oltre a rilevare che la censura sulla documentazione sanitaria non era decisiva perché i documenti non erano stati adeguatamente trascritti e discussi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché non riguardava una svista percettiva su un fatto decisivo incontestato, ma contestava in realtà la valutazione giuridica e processuale già compiuta nella precedente ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 395 c.p.c., richiamato dalla norma.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una mera svista materiale, riguardare un fatto decisivo e non già un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di adeguata indicazione dei fatti e dei documenti impedisce il sindacato di legittimità.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Per i motivi formulati ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., era necessario il momento di sintesi con l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omessa o insufficiente motivazione richiedeva, nel regime applicabile, un preciso fatto controverso e decisivo.

  • art. 9, primo comma, d.P.R. n. 637/1972

    Richiamato dalla parte quale presunzione fiscale applicabile ratione temporis alla vicenda ereditaria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e decisivo; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica o l'apprezzamento delle risultanze di causa.
  • Non è ammissibile la revocazione se la pretesa erronea percezione del fatto coincide con un punto già discusso e deciso nella precedente pronuncia.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'inammissibilità di motivi di ricorso già dichiarati tali per difetto di specificità, autosufficienza o del momento di sintesi richiesto dalla disciplina processuale applicabile.
  • La mancata trascrizione o riproduzione del contenuto dei documenti richiamati nel ricorso impedisce di verificare la decisività della censura e rende il motivo inammissibile.
  • Quando il ricorso per revocazione non denuncia un vero errore di fatto ma una contestazione della ratio decidendi della precedente ordinanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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