Ordinanza n. 103/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di accertamento della sussistenza del credito dell'Amministrazione AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, notificato in data 18.11.2025, emesso il 13.11.2025, con il quale AGEA ha richiesto la somma di € 97.448,89 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi alla domanda unica-campagne dal 2019 al 2022 nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nonché avverso tutti gli atti prodromici al predetto accertamento ed in particolare l'accertamento della Guardia di Finanza- Tenenza di Corleone, prot. -OMISSIS- e del rapporto ivi citato n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento definitivo di un credito di € 97.448,89, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2019-2022
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui AGEA ha accertato la sussistenza di un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica per le campagne dal 2019 al 2022, nonché gli atti prodromici, compresi gli accertamenti della Guardia di Finanza. Dal testo emerge che la difesa ha contestato, tra l'altro, l'interferenza dell'atto con le competenze della Regione Siciliana, la rilevanza del procedimento penale ancora in corso, la debenza della sorte capitale e degli interessi, nonché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. AGEA ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. A un sommario esame, ha ritenuto che l'accertamento definitivo dell'indebito adottato da AGEA non interferisca con le competenze della Regione Siciliana e non dipenda dall'esito del procedimento penale in corso. Ha inoltre ritenuto dovuta la sorte capitale di € 97.448,89, osservando che la perizia giurata prodotta non contraddice tale debenza, poiché non considera la campagna 2019 e riguarda soltanto il periodo 2020-2022. Gli interessi sono dovuti al saggio legale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal giorno del pagamento indebito, in ragione della mala fede dell'accipiens. Infine, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta sanata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in considerazione della natura vincolata del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 2033 c.c.
Gli interessi sulla somma indebitamente percepita decorrono dal giorno del pagamento indebito, al saggio legale, quando l'accipiens è in mala fede.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento vincolato quando l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'istanza di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, i motivi di ricorso non consentono una ragionevole previsione di accoglimento, per mancanza del fumus boni iuris.
- L'accertamento definitivo da parte di AGEA di un indebito relativo a contributi comunitari può essere adottato senza interferire con le competenze proprie della Regione Siciliana e senza essere subordinato all'esito di un procedimento penale ancora in corso, secondo quanto ritenuto nella presente fase cautelare.
- Quando la debenza della sorte capitale non è efficacemente contraddetta e la perizia prodotta dal beneficiario non copre tutte le campagne oggetto dell'accertamento, la contestazione non è idonea a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- In caso di pagamento indebito ricevuto in mala fede, gli interessi corrispettivi sono dovuti al saggio legale dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- Per un provvedimento vincolato, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è sanata ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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