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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14922 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento di Euro 10.971,92 relativa a imposte dirette e di registro, emessa dopo il passaggio in giudicato di una sentenza tributaria favorevole all'Amministrazione. Il contribuente sosteneva che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella fossero tardive. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tale tesi ritenendo applicabile il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia l'ammissibilità dell'eccezione, perché proposta per la prima volta in appello, sia l'applicabilità del termine triennale, sostenendo che, in presenza di un credito definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale adesivo di Equitalia. Ha stabilito che l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 è un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio e non proponibile per la prima volta in appello. Ha inoltre chiarito che, quando il credito tributario deriva da una sentenza passata in giudicato, la cartella può essere emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo decreto, non entro il termine triennale di decadenza dell'art. 76. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre S.P.S. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Euro 2.900,00 per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    Divieto di proporre in appello nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.

    L'eccezione di decadenza del potere impositivo, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere proposta nel ricorso introduttivo e non può essere sollevata per la prima volta in appello.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 2

    Termini di decadenza per l'esercizio del potere di imposizione in materia di imposta di registro.

    Il termine previsto dalla norma riguarda l'esercizio del potere impositivo e non si applica alla riscossione di un credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 78

    Termine di prescrizione decennale.

    Per la riscossione di un credito tributario definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato opera il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Impugnabilità degli atti della riscossione.

    La questione è stata dedotta dall'Agenzia, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento delle censure principali.

  • Codice civile, art. 2969

    La decadenza non può essere rilevata d'ufficio salvo diversa previsione normativa.

    La decadenza prevista a tutela del contribuente non riguarda diritti indisponibili dello Stato e deve essere fatta valere dalla parte interessata nei tempi processuali previsti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un'eccezione di decadenza dell'Amministrazione deve essere proposta già nel ricorso introduttivo; se viene sollevata per la prima volta in appello, è normalmente inammissibile.
  • Occorre distinguere tra decadenza dall'esercizio del potere impositivo e prescrizione del diritto alla riscossione: la prima riguarda la formazione della pretesa fiscale, mentre la seconda riguarda la riscossione di un credito già definitivamente accertato.
  • Quando l'obbligazione tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione può avvenire entro il termine decennale di prescrizione, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • La cartella emessa per riscuotere un credito già consolidato non è soggetta, per il solo fatto della successiva iscrizione a ruolo, al termine triennale previsto per l'esercizio del potere impositivo.
  • Le contestazioni relative alla tempestività della riscossione devono essere formulate tempestivamente e con corretta qualificazione giuridica, verificando anche se l'atto presupposto sia stato validamente notificato e impugnato.

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