Sentenza n. 4063/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare Per quanto di ragione, della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28/10/2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull’aggiornamento INPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 19,5 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nel quesito n. 1 e n. 11 del proprio questionario; per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quiz n. 1 e n. 11 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con punteggio iniziale di 19,5/30, nonché i quesiti n. 1 e n. 11 del questionario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed erroneità dei presupposti. Ha contestato il quesito n. 1, relativo alla proporzione verbale “Titanic : X = Italia : Y?”, sostenendo che i termini fossero polisemici, che più risposte fossero plausibili e che la soluzione prescelta dall’Amministrazione richiedesse una nozione storica estranea alla cultura generale esigibile per il profilo concorsuale. Ha contestato anche il quesito n. 11, volto a individuare un sinonimo di “propedeutico”, sostenendo che sia “introduttivo” sia “preliminare” fossero risposte corrette. Ha chiesto l’annullamento dei quesiti, la rivalutazione del punteggio con l’attribuzione di un punto per ciascuno e il conseguente superamento della soglia di idoneità di 21/30. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.
La decisione
Il TAR ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che esso è l’amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non è estraneo alla procedura. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ritenuta estranea all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione RIPAM e al Ministero della Giustizia. Nel merito, ha respinto il ricorso. Ha affermato che la scelta e la valutazione dei quiz rientrano in un’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, supportate almeno da un principio di prova. Ha tuttavia ribadito che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, non incompleto né ambiguo e deve prevedere una sola risposta obiettivamente esatta. Quanto al quesito n. 1, ha ritenuto corretta la risposta relativa alla relazione tra il transatlantico Titanic e il dirigibile Italia, entrambi mezzi di trasporto coinvolti in incidenti, mentre ha escluso qualsiasi relazione omogenea tra Celine Dion e Mameli; tale opzione costituiva un distrattore obiettivamente attendibile. Ha quindi escluso che il quesito fosse ambiguo o illegittimo e ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla cultura generale richiesta. Quanto al quesito n. 11, ha dato atto che l’Amministrazione lo aveva annullato in autotutela e aveva attribuito al ricorrente un ulteriore punto. Tuttavia, il punteggio ricalcolato di 20,5/30 restava inferiore alla soglia di 21/30, sicché il ricorrente non superava la prova di resistenza e non conseguiva comunque l’idoneità. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
principio di imparzialità e buon andamento
I principi di imparzialità e buon andamento orientano la formulazione e la valutazione delle prove concorsuali, ma non escludono la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella predisposizione dei quiz.
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate.
art. 74 c.p.a.
Consente di richiamare, in una sentenza semplificata, precedenti conformi per motivare la decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali a quiz, la scelta delle domande e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando emerga l’assoluta incomprensibilità del quesito o l’irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, fornita almeno sulla base di un principio di prova.
- Un quesito a risposta multipla è legittimo soltanto se formulato in modo chiaro e non ambiguo e se contempla una sola risposta obiettivamente e indubitabilmente corretta; l’Amministrazione non può imporre al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quiz è soggetta ai principi della riserva di scienza: la risposta individuata come corretta deve risultare scientificamente attendibile e il quesito non può contenere ambiguità tali da rendere plausibili più soluzioni corrette.
- La presenza di alternative plausibili non determina di per sé l’illegittimità del quesito, poiché i distrattori sono funzionali alla prova, purché rimangano obiettivamente distinguibili dall’unica risposta corretta e non oltrepassino il limite dell’attendibilità obiettiva.
- Quando l’Amministrazione annulla in autotutela un quesito e attribuisce il relativo punteggio, la contestazione di altri quesiti non può condurre all’utilità richiesta se, anche dopo il ricalcolo, il candidato resta al di sotto della soglia minima prevista dal bando; in tal caso opera la prova di resistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →