Cassazione Penale, Sentenza n. 22951/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, lamentando: 1) la violazione dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p. e carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che i fotogrammi delle telecamere e la documentazione sanitaria smentirebbero le dichiarazioni della persona offesa (BADALAMENTI) e l'accusa di furto; 2) la violazione dell'art. 274 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione relativa all'aggravamento per ripetute violazioni delle prescrizioni (in particolare il duplice danneggiamento del braccialetto elettronico), deducendo la lieve entità delle condotte, la mancanza di prova certa del danneggiamento e la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione: il primo motivo è inammissibile perché solleva questioni di fatto e di motivazione non dedotte in sede di appello e quindi non proponibili in cassazione; il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo rispetto alle censure già affrontate dal Tribunale, che ha fornito una motivazione completa e razionale fondandosi su apprezzamenti di fatto non sindacabili in questa sede. Il Collegio ritiene provati i ripetuti atti di violazione e il duplice danneggiamento del braccialetto elettronico, accertato anche dagli operanti e confermato da dichiarazioni testimoniali. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); non dispone la rimessione in libertà dell'indagato e rimanda gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 276, comma 1-ter c.p.p.
La Corte ha ritenuto che la censura fondata su tale norma fosse inammissibile in cassazione perché concernente questioni di fatto e di motivazione non sollevate specificamente in sede di appello e quindi extracirca gli effetti devolutivi dell'impugnazione
art. 274 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta illogicità della valutazione sullo stato di pericolosità e sulla proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e non idonee a dimostrare vizio logico o contraddittorietà della motivazione del Tribunale
art. 616 c.p.p.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, all'obbligo di versamento nella Cassa delle Ammende per somma equitativamente determinata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti procedurali conseguenti al provvedimento (attività di cancelleria) e per segnalare che la pronuncia non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure fondate su fatti o critiche di motivazione che non siano state dedotte specificamente nei gradi precedenti: questioni di fatto vanno sollevate in appello per poter poi essere esaminate in cassazione
- I motivi che si limitano a riproporre una diversa valutazione del merito (es. sostenere la lieve entità della condotta) senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito sono aspecifici e vengono dichiarati inammissibili
- La valutazione dell'entità e della gravità delle violazioni delle prescrizioni cautelari (anche relative al danneggiamento del braccialetto elettronico) è primariamente di competenza del giudice del merito e solo vizi logico-formali o manifeste contraddizioni consentono sindacato in cassazione
- Se si contesta l'esistenza o la rilevanza di elementi probatori (es. filmati, referti sanitari), è necessario averli fatti valere e contestati già in sede di appello con motivazione chiara e circostanziata; viceversa la censura potrà essere dichiarata inammissibile
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); la decisione non determina automaticamente la revoca della misura detentiva salvo diversa pronuncia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →