Sentenza del 18/12/2015 n. 25474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, con cui erano richiesti maggiori importi a titolo di IRAP e IVA per complessivi Euro 9.422,84, oltre interessi e spese. L'accertamento si fondava sulla ritenuta inattendibilità della contabilità, sulla mancata presentazione del dettaglio delle rimanenze e sulla contestata prassi di omessa emissione degli scontrini fiscali. In Cassazione, il motivo accolto riguardava però la violazione del litisconsorzio necessario: il giudizio coinvolgeva una società di persone e i suoi soci, ma il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di tutti i soci nel grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nullo il solo giudizio di appello perché celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Piemonte e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR, che dovrà svolgere un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. Gli ulteriori motivi, relativi alla consulenza contabile e alla fondatezza dell'accertamento fiscale, sono rimasti assorbiti e non sono stati esaminati. La CTR dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Quando la controversia tributaria riguarda un rapporto inscindibile tra una società di persone e tutti i suoi soci, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità del processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Possibilità di riunione dei procedimenti connessi.
I giudizi connessi possono essere riuniti per assicurare una decisione coerente, ferma restando la necessità che tutti i litisconsorti partecipino al procedimento.
Codice di procedura civile, art. 331
Integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili.
Nei giudizi inscindibili, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie, anche se alcune di esse non hanno impugnato la decisione di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 329
Acquiescenza alla sentenza.
L'eventuale acquiescenza di alcuni soci alla sentenza di primo grado non elimina la necessità della loro partecipazione al giudizio di appello quando sussiste litisconsorzio necessario.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione del reddito delle società di persone ai soci.
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla loro partecipazione. Questa unitarietà dell'accertamento rende inscindibile la controversia riguardante la società e i soci.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione delle regole processuali sul litisconsorzio necessario può essere denunciata in Cassazione come causa di nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone, l'accertamento del reddito della società e quello imputato ai soci sono normalmente inscindibili: società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio.
- Se anche un solo litisconsorte necessario non partecipa a un grado del processo, il giudizio può essere dichiarato nullo limitatamente a quel grado e la causa viene rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio.
- Il fatto che alcuni soci non abbiano impugnato la sentenza o abbiano prestato acquiescenza non esclude la loro partecipazione necessaria al giudizio di appello.
- La Cassazione può annullare la decisione per un vizio processuale senza esaminare le contestazioni sostanziali sull'accertamento fiscale; tali questioni restano da valutare nel giudizio di rinvio.
- In situazioni analoghe, prima di discutere il merito dell'accertamento occorre verificare che tutte le parti necessarie siano state correttamente evocate e abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo.
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