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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 aprile 2023, n. 705, relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 aprile 2023, n. 705, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo dell'8 gennaio 2021, n. 21. Il TAR, rilevata in camera di consiglio la mancanza della prova della notificazione del titolo esecutivo, ha differito la trattazione per consentire eventuali produzioni documentali. La ricorrente non ha prodotto ulteriore documentazione. La prova della notificazione risultava affidata a una copia dell'avviso di consegna della notificazione in formato PDF, ritenuta insufficiente per valutare la ritualità della notificazione, anziché alla copia dell'avviso di consegna in formato .eml o .msg.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669, in ragione della mancata prova della rituale notificazione del titolo esecutivo. La produzione di un avviso di consegna in formato PDF non è stata ritenuta sufficiente a consentire la verifica della regolarità della notificazione, e la ricorrente, nonostante il differimento della trattazione, non ha colmato tale carenza probatoria. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La mancata prova della notificazione del titolo esecutivo determina l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna, la parte ricorrente deve fornire la prova della rituale notificazione del titolo esecutivo quando richiesta dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La mera produzione di un avviso di consegna della notificazione in formato PDF, quando non consenta di verificare la ritualità della notificazione telematica, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo.
  • Se il giudice rileva una carenza nella prova della notificazione del titolo esecutivo e differisce la trattazione per consentirne la regolarizzazione, la mancata produzione di documentazione idonea comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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