Ordinanza n. 2970/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. III, concernente la mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della giustizia ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia - Milano che aveva accolto, o comunque disposto in senso favorevole al candidato, la domanda cautelare relativa alla mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato. Nel giudizio di primo grado il candidato aveva contestato il giudizio negativo espresso sul proprio elaborato, deducendo in particolare l'insufficienza del punteggio numerico quale motivazione della valutazione e l'eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alla valutazione di altri elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del Ministero e, per l'effetto, ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi del ricorso, pur dovendo essere esaminati compiutamente nella fase di merito, non presentano profili di sicura fondatezza alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, con particolare riferimento alla sufficienza del punteggio numerico come motivazione del giudizio negativo sull'elaborato e alla dedotta disparità di trattamento nella valutazione di altri elaborati. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze dell'Amministrazione, considerando l'organizzazione del Ministero e delle commissioni d'esame, organi temporanei. Ha inoltre osservato che il candidato potrebbe ottenere adeguata tutela qualora il ricorso fosse accolto nel merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la domanda di sospensione può essere respinta quando i motivi di ricorso, pur meritevoli di esame nel merito, non presentino profili di sicura fondatezza alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
- Nelle procedure di esame di avvocato, la valutazione negativa di un elaborato corredata da un punteggio numerico non è cautelarmente censurabile per difetto di motivazione quando, alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili, non emergano elementi di sicura fondatezza della doglianza.
- La deduzione di disparità di trattamento nella valutazione di elaborati comparabili non giustifica la tutela cautelare in assenza di profili di sicura fondatezza del motivo.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze organizzative dell'amministrazione e delle commissioni d'esame, quali organi temporanei, possono prevalere sulle esigenze del candidato quando quest'ultimo possa ottenere adeguata tutela nell'eventuale giudizio di merito favorevole.
Come è indicizzato
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