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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La questione centrale riguardava l'applicabilità dell'art. 138 della L. n. 388/2000 (misure agevolative per i soggetti colpiti dal sisma del 1990) e, in particolare, se il comma 3 di detto articolo potesse estendere (o far 'rivivere') i termini di riscossione a prescindere dalla effettiva adesione del contribuente alla regolarizzazione rateale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, anche in assenza della richiesta di rateazione da parte del contribuente, poteva recuperare le somme non versate entro il termine previsto (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata) e aveva notificato avvisi di liquidazione il 18 e 19 dicembre 2009. I contribuenti invece contestavano che l'art. 138 comma 3 opera solo se il contribuente ha aderito alla regolarizzazione (ossia ha effettuato il pagamento, almeno della prima rata, entro il 15 dicembre 2002) e che, non avendo pagato nulla entro quella data, l'Amministrazione era decaduta dall'azione di riscossione in base al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 2, lett. a).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che l'art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 è applicabile soltanto nei casi in cui il contribuente abbia effettivamente aderito alla regolarizzazione prevista dall'art. 138 (ossia abbia pagato in unica soluzione o abbia iniziato la rateazione versando almeno la prima rata entro il 15 dicembre 2002). Se il contribuente non ha effettuato alcun pagamento entro tale data, non si può applicare la disciplina speciale del comma 3 e quindi l'Amministrazione deve esercitare l'azione impositiva nei termini ordinari; per le imposte di registro e connesse il termine triennale di decadenza decorre dal 15 dicembre 2002 e l'azione notificata nel 2009 risulta tardiva. Perciò il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a)

    "dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale"

    Stabilisce il termine di decadenza triennale per richiedere l'imposta di registro; qui la Corte lo interpreta nel senso che, dopo il differimento concesso dalla legge speciale, il termine triennale per l'azione dell'Amministrazione decorre dal 15 dicembre 2002 se non è stata effettuata alcuna regolarizzazione.

  • L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1-3

    "1. I soggetti colpiti dal sisma ... possono regolarizzare la propria posizione ... versando l'ammontare dovuto ... entro il 15 dicembre 2002. ... 2. Le somme dovute ... possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali ... La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. ... 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata...."

    La Corte interpreta il comma 3 come norma speciale che disciplina la riscossione dei soli debiti risultanti da una effettiva adesione alla regolarizzazione (cioè pagamento in unica soluzione o inizio di rateazione entro il 15/12/2002). Non estende i termini di riscossione per obbligazioni già decadute alla data del 15/12/2002 e non opera se il contribuente non ha aderito (nessun pagamento).

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Norma generale sui termini per la notifica della cartella di pagamento; la Corte distingue la disciplina speciale dell'art. 138 dalla disciplina generale e chiarisce che il termine di esecutività del ruolo previsto dall'art. 138 comma 3 è riferito all'operatività della riscossione, con efficacia limitata ai casi di adesione alla rateazione.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv. L. n. 156/2005)

    Richiamato nella giurisprudenza sui termini di notifica delle cartelle; la Corte sottolinea che la norma speciale non è idonea a far rivivere termini già decorso prima del 15/12/2002.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116 e art. 360 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e alla valutazione delle prove/omessa considerazione di allegazioni. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato i principi di allegazione e valutazione probatoria e abbia considerato gli argomenti dell'Agenzia, rigettandoli per motivi giuridici.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Citato solo per escluderne l'applicazione: non è stato applicato perché la parte soccombente (Agenzia) era una pubblica amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 138 L. n. 388/2000, comma 3, costituisce una disciplina speciale che si applica esclusivamente ai debiti derivanti da una effettiva adesione alla regolarizzazione prevista dall'art. 138 (cioè pagamento in unica soluzione o inizio della rateazione con versamento della prima rata entro il 15/12/2002).
  • Se il contribuente non ha effettuato alcun pagamento entro il termine di regolarizzazione (15/12/2002), non può invocarsi il comma 3 per estendere o 'far rivivere' i termini di accertamento e riscossione: in tali casi opera la disciplina ordinaria (es. D.P.R. 131/1986 art. 76) e i termini di decadenza decorrono dalla data stabilita dalla legge speciale (qui dal 15/12/2002).
  • La possibilità di rateazione prevista dall'art. 138 incide sui termini di riscossione solo quando è stata effettivamente scelta e almeno la prima rata è stata versata nei termini; per i pagamenti in unica soluzione non sussiste problema di riscossione, mentre per pagamenti rateali il comma 3 disciplina il termine entro il quale i ruoli devono essere resi esecutivi (entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata).
  • La norma speciale non può essere utilizzata per riattivare pretese tributaria già prescritte o decadute alla data di entrata in vigore/interesse della norma di regolarizzazione; occorre verificare sempre lo stato della posizione del contribuente alla data di scadenza indicata dalla legge agevolativa.
  • In giudizio l'onere di dimostrare l'adesione alla regolarizzazione (ossia l'avvenuto versamento, anche solo della prima rata entro il termine) grava sull'Amministrazione quando invoca i benefici/effetti della disciplina speciale; in mancanza di prova dell'adesione, la disciplina speciale non opera.

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