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Sentenza

Sentenza n. 5967/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1601/2025, depositata e resa pubblica il 07.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 40840/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, che le riconosceva l’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni. Il TAR ha verificato la ritualità della notificazione, la definitività del titolo giudiziale, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che il Ministero, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, non aveva adempiuto all’obbligo di accredito delle somme riconosciute alla ricorrente. L’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza, poiché l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo. La domanda di penalità di mora è stata rigettata allo stato, non essendo ritenuti sussistenti i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta e ricorrendone i presupposti, penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata allo stato, salva una nuova richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva nel caso concreto.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è obbligata a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all’adempimento per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenze finanziarie.
  • L’obbligo di conformazione al giudicato non lascia all’amministrazione discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, cioè sul quomodo.
  • L’inerzia dell’amministrazione protratta oltre il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo giudiziale integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni dell’omissione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’amministrazione in caso di inutile scadenza del termine, previa richiesta dell’interessato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata allo stato quando il giudice non ravvisi ancora i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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