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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all'anno 2007, sostenendo vizi procedimentali e sostanziali davanti alla CTP e poi riproponendo le censure in appello davanti alla CTR, che aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha poi depositato una nota con cui comunicava di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, allegando documentazione del versamento della prima rata e dichiarando espressamente di rinunciare al ricorso. La Corte ha rilevato che non era tuttavia provato che il debito oggetto del giudizio rientrasse effettivamente tra quelli compresi nella definizione agevolata, sicché l'atto non poteva essere considerato idoneo di per sé a determinare l'estinzione del processo; nondimeno, esso era inequivocabilmente indicativo del venir meno dell'interesse alla decisione e determinava quindi l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per carenza di interesse alla pronuncia, dando atto della cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre non ha provveduto sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che non si era costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità. Ha escluso altresì l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché la sopravvenuta inammissibilità non integra l'ipotesi sanzionatoria prevista per l'inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata può essere invocata dal contribuente per le pendenze fiscali indicate, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto non provato che il debito oggetto del giudizio rientrasse tra quelli definibili; l'adesione comunque ha fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso.

  • D.L. n. 119 del 2018, conv. in legge

    Richiamato come base normativa della definizione agevolata delle controversie fiscali.

  • contributo unificato

    Il c.d. doppio contributo non è dovuto in caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, ma solo nelle ipotesi di inammissibilità originaria del gravame.

Massime di principio

  • La domanda di definizione agevolata della controversia fiscale, accompagnata da atti concludenti come il pagamento della prima rata e dalla rinuncia al ricorso, può determinare il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio di legittimità.
  • Se non è dimostrato che il debito controverso rientra effettivamente tra quelli oggetto della definizione agevolata, l'atto depositato non consente automaticamente di dichiarare l'estinzione del processo; può però comunque fondare la sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e la cessazione della materia del contendere.
  • Il meccanismo del doppio contributo unificato ha funzione sanzionatoria per le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose e non si applica quando l'inammissibilità sopravviene nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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