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Ordinanza

Ordinanza n. 1721/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti” (ex Del. GM 3184/88 e Del. GM 4828/89 p. 1) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”); - la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; - i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per la rotazione BIBITE E SORBETTI ex Del. GM 4828/89 p. 1 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023”; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: “Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”.

Giustizia amministrativa202602288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano municipale del commercio su area pubblica e disposizioni applicative, nella parte relativa alla soppressione di posteggi commerciali a rotazione, nonché il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 cd. decreto Galloni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli atti presupposti e consequenziali. La contestazione riguardava, in particolare, la soppressione di posteggi che avrebbero potuto beneficiare della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2026, tra cui quelli ubicati in varie piazze e vie del centro di Roma. Il ricorrente ha inoltre impugnato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 ottobre 2011, cd. decreto Galloni, sul cui asserito carattere vincolante il piano municipale fondava la soppressione di una parte dei posteggi. Dalla motivazione della deliberazione risultava infatti che tali posteggi erano stati soppressi in ragione di un “vincolo non derogabile” imposto dal decreto ministeriale. Il ricorso cautelare sosteneva, quindi, l’illegittimità della soppressione e l’illegittimità del decreto presupposto, anche per il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto l’atto impugnato immediatamente lesivo nella parte in cui sopprime posteggi potenzialmente beneficiari della proroga fino al 31 dicembre 2026. Ha rilevato che la soppressione delle postazioni individuate nel provvedimento non derivava da un’autonoma valutazione pianificatoria del Comune, ma dall’erroneo convincimento che il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 imponesse un vincolo non derogabile. Il richiamo alla competenza legislativa statale e regionale del Comune in materia di pianificazione commerciale è stato ritenuto irrilevante, poiché in concreto tale potere non era stato esercitato mediante una propria ponderazione degli interessi, bensì in dichiarata esecuzione di un obbligo ritenuto proveniente dal decreto ministeriale. Nei limiti propri della cognizione sommaria cautelare, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alle postazioni soppresse in applicazione del decreto Galloni, ritenuto illegittimo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, per l’omesso raggiungimento dell’intesa con la Regione, non risultando che l’intesa fosse stata successivamente raggiunta. È stata pertanto sospesa sia l’efficacia del decreto ministeriale, quanto al territorio della Regione Lazio, sia la deliberazione municipale, limitatamente alle specifiche postazioni elencate nel dispositivo. Per il resto, il ricorso non è stato ritenuto assistito da sufficienti profili di fondatezza, in particolare in ragione dell’obbligo di non applicare una normativa nazionale che proroghi le concessioni senza gara. Riconosciuta l’urgenza, il TAR ha compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica di merito al 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il requisito dell’urgenza e ha sospeso, in parte, gli atti impugnati.

  • art. 11 legge 214/2023

    Richiamato nell’atto amministrativo relativo alla proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione in scadenza al 31 dicembre 2025; il TAR ha esaminato la questione della possibile proroga, senza affermarne in via definitiva l’applicabilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2015

    È stata posta a fondamento della valutazione cautelare secondo cui il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 è illegittimo, ove contestato in giudizio, per l’omesso raggiungimento dell’intesa con la Regione.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che sopprime posteggi commerciali sulla base della ritenuta vincolatività inderogabile di un atto ministeriale è illegittimo, in sede cautelare, quando l’atto ministeriale presupposto risulti affetto da un vizio che ne esclude la vincolatività, salvo che l’amministrazione abbia autonomamente esercitato il proprio potere pianificatorio mediante una distinta e motivata valutazione degli interessi coinvolti.
  • Quando l’amministrazione dichiara di agire in esecuzione di un obbligo derivante da una fonte esterna, il richiamo astratto alla propria competenza pianificatoria non dimostra l’effettivo esercizio autonomo del potere: occorre che la decisione sia fondata su una propria valutazione e ponderazione degli interessi.
  • L’omesso raggiungimento dell’intesa con la Regione, ove richiesta per l’adozione di un atto statale incidente sul territorio regionale, determina l’illegittimità dell’atto, secondo il criterio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dal giudice amministrativo.
  • La tutela cautelare può essere concessa limitatamente alle parti dell’atto immediatamente lesive e sorrette da un fumus specifico, lasciando efficaci le restanti disposizioni quando, allo stato della cognizione sommaria, non emergano sufficienti profili di fondatezza.
  • La normativa nazionale che proroga concessioni senza gara non può essere applicata quando contrasti con gli obblighi di evidenza pubblica; tale principio può escludere la fondatezza delle censure riferite alle proroghe nella parte non collegata all’illegittimo atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittimeAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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