Cassazione Penale, Sentenza n. 00888/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, della misura di prevenzione patrimoniale (confisca) disposta nei confronti del ricorrente. Il ricorrente deduceva: a) che la revoca delle sentenze ex art. 444 c.p.p. che avevano fondato la pericolosità qualificata annulla la base per ritenere le società CSM s.r.l. e Agriturismo Cascina Scola s.r.l. imprese illecite e quindi inidonea la confisca totalitaria; b) mancata correlazione temporale tra acquisti dei beni aziendali (antecedenti al 2004) e il periodo di pericolosità (accertato dal 2004), con conseguente mancanza di base legale per la confisca; c) vizio di prevedibilità / retroattività e violazione di diritti convenzionali (richiamo a decisioni CEDU e a pronunce costituzionali) in relazione all'estensione della disciplina delle misure patrimoniali alla pericolosità generica; d) errori di calcolo e di valutazione della sproporzione redditi/investimenti; e) dedotta errata applicazione dell'istituto della confisca totalitaria (art. 24 e 24, comma 1-bis d.lgs. 159/2011) laddove le società non risultavano integralmente riconducibili a proventi illeciti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato la maggior parte dei motivi: non ha ritenuto fondata la censura sulla illegittimità costituzionale retroattiva delle misure di prevenzione né quella relativa alla prevedibilità (richiamando la giurisprudenza costituzionale e di Strasburgo che qualificano la confisca di prevenzione come misura preventiva/ripristinatoria e non come sanzione penale). È stato confermato che la revoca delle sentenze ex art.444 non invalida automaticamente l'accertamento della pericolosità generica fondato su altri elementi (in particolare sentenze di condanna irrevocabili per reati fiscali) e che il giudizio sulla sproporzione non può essere riesaminato in cassazione se non fondato su nuovi elementi. Tuttavia la Corte ha accolto le doglianze relative alla confisca totalitaria delle società CSM s.r.l. e Agriturismo Cascina Scola s.r.l.: ha ritenuto che, posto che la pericolosità generica del ricorrente si fonda su reati fiscali e su comportamenti di schermatura patrimoniale, non è possibile giustificare automaticamente la confisca totale del compendio aziendale se parte dell'attività e delle risorse ha origine lecita; in tal caso la confisca deve essere circoscritta ai beni pertinenti alla prevenzione e la pluralità di apporti leciti/illegittimi impone un accertamento analitico e proporzionato, non l'ablazione totalitaria. Sulla base di ciò la Corte ha parzialmente annullato (o disposto il riesame) della confisca totalitaria delle predette società, con rinvio agli organi competenti per la valutazione concreta degli elementi di pertinenza prevenzionale e della proporzione della misura.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)
Regola l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte conferma che le confische di prevenzione sono misure preventive/ripristinatorie (non sanzioni penali) e possono fondarsi su elementi indiziari, richiedendo tuttavia accertamento della correlazione temporale tra profitti illeciti e beni da confiscare e la valutazione della proporzione tra valore dei beni e utilità illecite accertate.
art. 28 d.lgs. 159/2011
Prevede la revocazione dei provvedimenti di prevenzione in presenza di specifiche condizioni; la Corte ha ritenuto che il rimedio di revocazione è limitato e non sempre esperibile per contestare questioni di base legale quando il vaglio di pericolosità residua (generica) non è stato intaccato.
art. 24 d.lgs. 159/2011 (e comma 1-bis)
Disciplina la confisca 'allargata' e la confisca delle imprese. La Corte precisa che la confisca totalitaria di un complesso aziendale è giustificabile solo se l'impresa è integralmente espressione di attività illecite (o terminale unitario di profitti illeciti); in presenza di apporti leciti occorre limitare l'ablazione ai beni pertinenti alla prevenzione.
art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011
Definisce la categoria della pericolosità generica; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno interpretato la norma in senso 'tassativizzante' rispetto a categorie di reato e la Corte di legittimità ne riconosce l'applicabilità, purché sussistano i requisiti indicati (comportamenti abituali, profitti effettivi e significatività rispetto al reddito).
art. 200 cod. pen. (principio di applicazione della legge vigente al tempo dell'esecuzione per misure di sicurezza)
Richiamato implicitamente: le misure di prevenzione, essendo di natura non sanzionatoria, sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione e ciò consente, in casi, l'operatività di norme successive rispetto ai fatti.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. legge 24 luglio 2008, n. 125), art. 11-ter e art. 11
Norme citate in relazione all'ampliamento dell'ambito applicativo delle misure; la Corte ha ritenuto infondate le censure di illegittimità per retroattività/violazione di principi costituzionali, confermando che la disciplina preventiva può operare anche con riferimento a condotte anteriori quando la natura preventiva lo giustifichi.
Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 (abrogato)
Riferimento storico alla disciplina previgente; la riforma ha esteso/precisato i presupposti delle misure di prevenzione e la Corte ha valutato la questione alla luce della normativa posteriore e dell'interpretazione costituzionale.
Costituzione (artt. 3, 25, 41, 42, 117)
Richiamate dalle parti per profili di uguaglianza, principio di legalità penale, libertà d'impresa e proprietà; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sull'uso retroattivo delle misure di prevenzione, confermando la diversa natura delle stesse rispetto alla sanzione penale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocolli (in particolare Primo Protocollo Addizionale, art. 1; richiamo a protocolli e giurisprudenza CEDU)
I riferimenti convenzionali concernono la tutela della proprietà; la Corte ha bilanciato tali garanzie con la natura preventiva/ripristinatoria della confisca, citando la giurisprudenza europea che ha riconosciuto la specificità della confisca di prevenzione.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione è misura preventiva/ripristinatoria e non sanzione penale: può quindi fondarsi su elementi indiziari e su norme successive ai fatti, ma richiede prevedibilità ragionevole e adeguata motivazione.
- Per la pericolosità generica (art.1 lett. b d.lgs.159/2011) la valutazione richiede tre elementi cumulativi verificabili: condotte commesse abitualmente, produzione di profitti effettivi e rilevanza di tali profitti nel reddito del soggetto.
- La confisca patrimoniale richiede correlazione temporale tra le condotte illecite che hanno generato profitti e l'incremento patrimoniale oggetto di ablazione; beni acquisiti molto antecedentemente al periodo di pericolosità richiedono specifica giustificazione.
- La confisca totalitaria di un'impresa è ammissibile solo se l'impresa è, di fatto, frutto unitario e prevalente di attività illecite (o terminale diretto di proventi criminosi); in presenza di apporti o attività lecite occorre preferire misure circoscritte ai beni pertinenti alla prevenzione.
- La revocazione (art.28 d.lgs.159/2011) ha limiti: la sola revoca di pronunce giustificatrici della pericolosità specifica non invalida automaticamente accertamenti indipendenti di pericolosità generica fondati su altri elementi probatori o condanne irrevocabili.
- Questioni di calcolo della sproporzione e metodi contabili devono essere affrontate in sede di merito; in cassazione non sono sindacabili se non emergono nuovi elementi o profili di illegittimità di diritto.
- In casi analoghi è fondamentale documentare separatamente gli apporti leciti e illeciti nell'azienda e produrre elementi nuovi (e verificabili) per contestare la pertinenza o la proporzionalità della confisca; in mancanza la misura tende a essere confermata salvo che non risulti l'impossibilità di individuare una prevalenza di attività illecite.
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