Sentenza n. 4440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 5387/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio, rigetto dell’istanza di riesame e ordinanza di demolizione delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la sentenza breve del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono relativo a un’unità abitativa inserita in un fabbricato abusivo composto da due unità autonome, nonché i motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione. L’appellante ha dedotto, anzitutto, carenza di istruttoria e motivazione per il mancato esame del progetto di riduzione volumetrica, asseritamente idoneo a ricondurre il fabbricato entro il limite di 750 metri cubi previsto per il condono. Ha contestato inoltre il rilievo relativo a modifiche successive alla domanda di condono, sostenendo che alcune opere erano preesistenti, come accertato nel procedimento penale, e che le ulteriori difformità erano lievi o derivavano da errori grafici. In via subordinata ha censurato il computo della volumetria, sostenendo che nel calcolo fosse stato incluso un terrazzo rappresentato negli elaborati ma inesistente nella realtà. Ha poi contestato la valutazione unitaria della volumetria dell’intero edificio, sostenendo che, essendo state presentate due distinte domande da parte di due proprietari di unità autonome, il limite avrebbe dovuto essere verificato separatamente per ciascuna unità. Con riferimento all’ordinanza di demolizione, ha dedotto l’illegittimità derivata dal diniego di condono, nonché vizi propri consistenti nell’omessa motivazione sull’interesse pubblico e nella violazione del principio di proporzionalità; ha altresì lamentato l’omessa pronuncia del TAR sugli effetti degli accertamenti penali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il calcolo della volumetria con riferimento all’intero fabbricato, pari a circa 1.239 metri cubi, anziché alla singola unità immobiliare. La verifica del limite massimo condonabile deve infatti considerare oggettivamente l’immobile complessivamente realizzato e soggettivamente il carattere unitario del disegno costruttivo, indipendentemente dalla presenza di più unità abitative o dalla presentazione di domande separate. L’appellante non ha contestato adeguatamente l’accertamento comunale relativo alle caratteristiche omogenee e unitarie dell’edificio. Quanto al progetto di riduzione volumetrica, il Collegio ha rilevato che il Comune aveva indicato i motivi ostativi, tra cui l’assenza di valutazioni statiche e antisismiche e di un’idonea documentazione progettuale. La parte ha prodotto soltanto una nota che richiamava relazioni e documenti ulteriori, senza depositare questi ultimi nel giudizio; pertanto, in applicazione dell’art. 64, comma 1, c.p.a., non ha assolto l’onere della prova dell’integrale riscontro alle richieste istruttorie comunali. Non sono quindi emersi vizi di istruttoria o motivazione nel diniego di riesame. Sono state respinte anche le censure contro l’ordinanza di demolizione: una volta accertata l’abusività dell’immobile e respinta la domanda di condono, l’intervento repressivo è giustificato dalla necessità di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio, senza che occorra una specifica motivazione sull’interesse pubblico ulteriore né un’ulteriore ponderazione discrezionale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724
limite massimo di 750 metri cubi per la sanatoria
Il limite volumetrico per il condono deve essere verificato con riferimento al fabbricato complessivamente realizzato quando le unità immobiliari presentano caratteristiche costruttive omogenee e riconducibili a un disegno unitario, anche se appartengono a soggetti diversi e sono state oggetto di domande separate.
art. 38, comma 3, regolamento edilizio comunale
La proposta di riduzione della volumetria eccedente richiede la dimostrazione dei presupposti tecnici previsti dal regolamento, incluse le valutazioni statiche e antisismiche e la documentazione progettuale necessaria.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il contraddittorio procedimentale ha consentito all’amministrazione di rappresentare i motivi ostativi all’accoglimento del progetto di riduzione volumetrica.
art. 64, comma 1, c.p.a.
La parte che deduce di avere integralmente adempiuto alle richieste istruttorie dell’amministrazione deve fornire la prova mediante il deposito della documentazione rilevante; il mero richiamo a documenti non prodotti non è sufficiente.
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il richiamo all’esito del procedimento penale e agli accertamenti sulla preesistenza di alcune opere non è stato ritenuto idoneo a superare la legittimità del diniego di condono e dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del limite volumetrico previsto per il condono edilizio, la volumetria deve essere calcolata con riferimento all’intero fabbricato quando le sue caratteristiche costruttive rivelano un disegno unitario, indipendentemente dalla suddivisione in più unità immobiliari, dalla diversa titolarità delle stesse e dalla presentazione di domande di condono separate.
- La presentazione di un progetto di riduzione della volumetria eccedente non impone l’accoglimento della domanda di condono se il richiedente non dimostra, mediante la documentazione tecnica richiesta dalla disciplina applicabile, la sussistenza dei presupposti statici, antisismici, igienico-sanitari e progettuali necessari.
- Nel processo amministrativo, la parte che deduce di avere integralmente riscontrato una richiesta istruttoria dell’amministrazione deve depositare la documentazione comprovante tale adempimento; il mero richiamo, in una nota, a relazioni o elaborati non prodotti non assolve l’onere della prova.
- Una volta accertata l’abusività dell’immobile e respinta la domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione costituisce conseguenza necessaria dell’illecito edilizio e non richiede una specifica motivazione su un ulteriore interesse pubblico concreto e attuale, né un’autonoma ponderazione discrezionale degli interessi privati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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