Cassazione Civile, Ordinanza n. 15746/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due comproprietari di un terreno agricolo assoggettato a espropriazione immobiliare convenivano davanti al Tribunale il creditore procedente, l'aggiudicatario, il consulente estimatore e il notaio delegato alla vendita, chiedendo in via principale di accertare che nella perizia di stima vi era un errore materiale nell'indicazione del valore del bene (lire 19.380.000 anziché 193.800.000) e, per conseguenza, di dichiarare l'inefficacia della vendita forzata e del decreto di trasferimento; in subordine domandavano il risarcimento dei danni. La domanda era basata sull'assunto che l'errore non fosse stato rilevato né dal giudice dell'esecuzione né dal notaio delegato e che i proprietari ne fossero venuti a conoscenza solo al momento dell'immissione nel possesso da parte dell'aggiudicatario. Rigettate le domande in primo grado e in appello, il debitore esecutato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem, con rinvio alla sentenza di primo grado, in relazione al rigetto della domanda; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 1227, comma 1, c.c., sul profilo risarcitorio; 3) ulteriore nullità per motivazione per relationem e violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese. I controricorrenti hanno eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso, sostenendo che il termine lungo di impugnazione, applicabile ratione temporis, era spirato il 10 settembre 2017, mentre il ricorso era stato notificato il 15 settembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività. Ha ricostruito il computo del termine lungo di impugnazione applicabile alla causa, introdotta prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009, quindi pari ad un anno; ha applicato il criterio di computo a mesi/anni e la sospensione feriale, richiamando il consolidato orientamento sulla c.d. doppia sospensione feriale quando la scadenza cade nel periodo 1-31 agosto. In concreto, la sentenza d'appello era stata depositata il 1 luglio 2016, il termine è scaduto dapprima il 10 luglio 2017, poi, per effetto della sospensione feriale, al 10 agosto 2017, e infine al 10 settembre 2017 per ulteriore sospensione; poiché il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2017, esso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato solo per descrivere le modalità di notifica degli atti nel procedimento esecutivo introdotto nei confronti del debitore
art. 617 c.p.c.
indicato come rimedio attraverso cui avrebbe dovuto essere fatta valere l'inefficacia della vendita e del decreto di trasferimento, secondo la ricostruzione della corte territoriale
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per nullità della sentenza e per violazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della sufficienza della motivazione
art. 2043 c.c.
dedotto nel secondo motivo di ricorso per contestare il rigetto dell'azione risarcitoria
art. 1227, comma 1, c.c.
richiamato in combinazione con l'art. 2043 c.c. nel censurare la valutazione del concorso colposo del danneggiato
art. 92 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la regolamentazione delle spese di lite
art. 327, comma 1, c.p.c.
richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione applicabile, pari a un anno ratione temporis
art. 155, comma 2 c.p.c.
richiamato per il computo dei termini a mesi o ad anni secondo il calendario comune
art. 2963, comma 1 c.c.
richiamato, insieme all'art. 155 c.p.c., per il criterio di computo dei termini annuali
art. 1 l. 742/1969
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto
art. 16, comma 1 d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014
menzionato quale modifica della disciplina della sospensione feriale, con efficacia dal 2015
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1-bis d.P.R. 115/2002, art. 13
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 2697 c.c.
citato indirettamente nel testo della tassonomia e non oggetto di decisione specifica nella sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, il termine lungo per proporre ricorso va computato secondo la disciplina vigente ratione temporis al momento di introduzione della causa.
- Ai fini del computo dei termini a mesi o ad anni, si applica il calendario comune; se il termine annuale, o infrannuale che ricada anche solo in parte nel periodo feriale, viene a scadere nel periodo 1-31 agosto, la sospensione feriale opera e il termine si proroga di 31 giorni.
- Se, per effetto della sospensione feriale, la nuova scadenza cade ancora nel periodo feriale, il termine subisce una ulteriore sospensione di 31 giorni, secondo il consolidato criterio della c.d. doppia sospensione feriale.
- L'inosservanza del termine lungo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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