Cassazione Civile, Ordinanza n. 04249/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo nel quale una parte aveva concesso in sublocazione i locali destinati ad attività di parrucchiera. La sublocataria sosteneva di avere svolto effettivamente l'attività all'interno del negozio e chiedeva l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/1978, oltre alla componente di cui al secondo comma. La locatrice/sublocatrice contestava che il contratto fosse stato validamente strutturato come sublocazione parziale e deduceva che la controparte svolgesse in realtà attività a domicilio, che l'assenza della dicitura 'parziale' nel contratto di sublocazione integrasse violazione degli artt. 2 e 80 L. 392/1978 e che il rapporto principale fosse cessato per sua iniziativa solo a causa dell'assetto irregolare del subcontratto. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 420, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 34 L. 392/1978, contestando la valutazione delle prove, l'utilizzo di fotografie tratte da Facebook e la ritenuta prova dello svolgimento dell'attività nel locale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 80 L. 392/1978 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'omessa indicazione della sublocazione parziale e la conseguente irregolarità contrattuale avrebbero impedito il riconoscimento dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità, e perché non sussistevano violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c. nei termini dedotti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile sia perché non si confrontava con la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva accolto l'eccezione di novità della questione ex artt. 2 e 80 L. 392/1978, sia perché, anche nel merito, la cessazione del rapporto era stata ricondotta a una disdetta anticipata della stessa ricorrente e non a un inadempimento della controparte. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e disposto l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34 L. 392/1978
primo comma; secondo comma
l'indennità per perdita di avviamento commerciale spetta al conduttore, ricorrendone gli altri presupposti, quando il locatore assuma l'iniziativa di non proseguire la locazione; la controversia sulla regolarità del subcontratto è stata ritenuta irrilevante o comunque non decisiva nei termini dedotti.
art. 2 L. 392/1978
la norma è stata invocata per sostenere l'illegittimità della sublocazione non espressamente indicata come parziale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e, comunque, non decisiva, anche perché il rapporto era stato qualificato di fatto come sublocazione parziale.
art. 80 L. 392/1978
la disposizione è stata interpretata come riferita ai soli mutamenti di destinazione che comportano un mutamento del regime giuridico applicabile; è stato escluso che vi rientri un cambiamento d'uso privo di tale effetto.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
la violazione sussiste solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
la violazione ricorre solo se l'onere probatorio viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non si configura per la diversa valutazione delle prove.
art. 420 c.p.c.
la dedotta violazione è stata esclusa in quanto la censura si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e non in una reale violazione delle regole processuali richiamate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
opera solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per contestazioni sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non sulla rilettura delle risultanze istruttorie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la contestazione della maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre attiene al merito ed è, di regola, inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti, oppure attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente gli elementi istruttori già acquisiti.
- Se la sentenza di merito contiene una ratio decidendi in rito che rende superfluo l'esame del merito, l'impugnazione deve confrontarsi con quella statuizione pregiudiziale; le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam non sono utilmente censurabili se non incidono sulla decisione effettiva.
- Nel rapporto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, l'indennità per perdita di avviamento è collegata all'iniziativa del locatore di non proseguire il rapporto, non alla sola discussione sulla regolarità formale del subcontratto, quando la cessazione sia stata ricondotta a una disdetta anticipata del locatore.
- La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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