Sentenza n. 3672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il diniego parziale di accesso ai documenti amministrativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva presentato una domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma, verso una sede prossima alla residenza della coniuge e dei figli. Dopo il preavviso di rigetto, aveva chiesto l’accesso ai pareri della scala gerarchica, agli atti sanitari relativi alla valutazione del quadro patologico dei figli, alle piante e tabelle organiche e ai trasferimenti ordinari e straordinari in entrata e in uscita presso la sede di servizio e presso le possibili sedi di destinazione nella provincia di Roma. L’amministrazione aveva accolto l’accesso ai primi due gruppi di documenti e lo aveva negato quanto alle piante organiche e ai movimenti del personale, ritenendo carenti l’interesse diretto, concreto e attuale e il nesso funzionale con la difesa del richiedente, rilevando inoltre la tutela della riservatezza dei terzi, la necessità di un’attività di ricerca ed elaborazione non dovuta e il carattere generalizzato della richiesta. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la tipologia e la quantità dei documenti richiesti eccedessero i limiti anche dell’accesso difensivo. In appello il militare ha dedotto la sussistenza dei requisiti dell’accesso documentale, in ragione della specificità della richiesta e della finalità difensiva, sostenendo che tale finalità avrebbe dovuto prevalere anche rispetto alle cause di esclusione dell’accesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, trattandosi di diniego plurimotivato, la sussistenza di una sola delle ragioni addotte dall’amministrazione. In particolare, la richiesta relativa alle piante organiche e ai trasferimenti riguardava un numero elevato di comandi, comprendente la sede di servizio e tutte le possibili sedi della provincia di Roma, e aveva quindi carattere massivo. Essa avrebbe imposto all’amministrazione una gravosa attività di elaborazione dei dati, non dovuta, e si sarebbe tradotta in un controllo generalizzato sull’operato amministrativo, vietato dall’art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto la richiesta sproporzionata rispetto alla necessità di dimostrare i presupposti del trasferimento straordinario ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma. Tale trasferimento ha natura eccezionale, presuppone situazioni di assoluta gravità e comporta una valutazione ampiamente discrezionale, nella quale le esigenze personali e familiari sono subordinate all’interesse pubblico dell’amministrazione. I trasferimenti di altri militari, ordinari o straordinari, non erano comparabili con la posizione dell’appellante e, pertanto, mancava il necessario nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare, richiesto per l’accesso difensivo. Il diniego del trasferimento poteva essere contestato in giudizio senza acquisire l’ingente mole documentale richiesta. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’accesso non può essere usato per un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
Una richiesta massiva di documenti, per ampiezza e contenuto, è inammissibile quando si traduce in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
art. 2, comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
L’amministrazione non è tenuta a svolgere attività di elaborazione, ricerca o estrapolazione di dati per soddisfare una richiesta di accesso.
art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri
Per fondati e comprovati motivi.
La disposizione disciplina il trasferimento straordinario dei sottufficiali, appuntati e carabinieri; l’istituto ha natura eccezionale e richiede presupposti rigorosi, con valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione.
art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’accesso documentale difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.
Massime di principio
- Una richiesta di accesso documentale che riguardi un numero elevato di uffici o procedimenti e richieda all’amministrazione una significativa attività di ricerca, aggregazione o elaborazione dei dati può essere negata perché massiva e in contrasto con il divieto di controllo generalizzato sull’operato amministrativo.
- L’amministrazione non è tenuta, nell’esercizio del diritto di accesso, a creare nuovi documenti né a svolgere attività di elaborazione o estrapolazione dei dati non già contenuti in documenti amministrativi.
- L’accesso difensivo è ammissibile solo quando sussiste un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica concreta che l’istante intende curare o tutelare; la mera utilità generica o esplorativa non è sufficiente.
- Nel caso di trasferimento straordinario del personale militare, la conoscenza dei trasferimenti disposti per altri dipendenti non è di per sé strumentalmente necessaria, poiché le diverse posizioni individuali e i differenti presupposti dei trasferimenti impediscono di assumere tali vicende come comparabili.
- La natura plurimotivata del diniego amministrativo consente al giudice di confermarlo quando risulti fondata anche una sola delle ragioni autonomamente poste dall’amministrazione a sostegno del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →